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Tutela marchi di particolare interesse e valenza nazionale: pubblicato in G.U. il decreto MIMIT

17 Settembre 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione ha adottato il decreto 3 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività.

Il Decreto ministeriale 3 luglio 2024, recante attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Il decreto, in particolare, prevede due linee di intervento:

  • la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività;

  • la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni.

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire.

 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MIMIT, l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

La Direzione generale, entro 3 mesi dalla notifica, deve comunicare all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività. Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Il mancato riscontro formale da parte della Direzione generale entro il predetto termine si deve intendere come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.
Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i
successivi due mesi, deve cedere gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla Direzione Generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.
La Direzione generale, a seguito del subentro, deve poi presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di trascrizione per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

 

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

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