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Trasporto su strada e distacco dei conducenti: obblighi e sanzioni

21 Marzo 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Entra in vigore oggi il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, con l’introduzione di nuovi obblighi e sanzioni (D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27). 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, con vigenza al 21 marzo 2023, il D.Lgs. n. 27/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

 

Ambito di applicazione

 

Il decreto in commento interviene apportando modifiche al D.Lgs. n. 136/2016, concernente il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, aggiungendo, innanzitutto, il Capo III bis contenente disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.

 

Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato. Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili.

 

Viene precisato che il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri, anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE. 

 

Obblighi amministrativi

 

L’articolo 12 sexies introdotto dal decreto in commento stabilisce precisi obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente.

 

In particolare, il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco, al più tardi all’inizio del distacco, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

 

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

f) il numero di targa dei veicoli a motore;

g) l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

 

Il trasportatore deve aggiornare le suddette informazioni entro 5 giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento.

 

Il trasportatore deve anche assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;

b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009; c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 (art. 12 sexies, comma 4).

 

Riguardo al conducente, egli ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui sopra.

Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale, ha l’obbligo di trasmettere, dopo il periodo del distacco ed entro 8 settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché: 1) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco; 2) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997; 3) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.

 

Sanzioni

 

Sono poi previste, dal nuovo articolo 12 septies del D.Lgs. n. 136/2016, specifiche sanzioni in caso di violazioni degli obblighi amministrativi di cui detto.

 

Il trasportatore che violi l’obbligo di trasmissione della comunicazione di distacco o quello sancito all’articolo 12 sexies, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

Nel caso in cui non vengano adempiuti gli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, nonchè all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni, il trasportatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. 

 

Sanzionato anche il conducente che non adempia all’obbligo di cui all’articolo 12 sexies, comma 6, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All’accertamento delle violazioni consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

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