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Riduzione dell’aliquota IRES: condizioni di accesso, investimenti rilevanti e decadenze

26 Agosto 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Decreto 8 agosto 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n. 190/2025) contiene le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento tributario, dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il quale è stata introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’articolo 77 del TUIR.

Ambito soggettivo (articolo 3)
La riduzione dell’aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti) e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (lettera d)). Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR (enti non commerciali), la riduzione spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Sono esclusi dalla suddetta riduzione:

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;

  • Società ed enti che determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari;

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile (articolo 4)

La riduzione IRES spetta se:

– una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

– un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti rilevanti.

Si considera accantonato l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, inclusa la copertura di perdite, in sede di approvazione del bilancio. Gli acconti di cui all’articolo 2433-bis del Codice civile sono considerati distribuiti.

 

Investimenti rilevanti (articolo 5)

Gli investimenti devono essere realizzati alle condizioni e nei limiti indicati.
Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

a) i beni compresi negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016;
b) i beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del D.L. n. 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. 
I beni “Industria 4.0” devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza.
I beni “Transizione 5.0” devono anche conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale non inferiore al 3%, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5 per cento, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene, rispetto al periodo in corso al 31 dicembre 2024.

 

Gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’art. 4;

  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

  • 20.000 euro.

In caso di sostituzione di beni, rileva il costo dell’investimento sostitutivo, a specifiche condizioni.

 

Base occupazionale (articolo 6)

La riduzione IRES spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica si effettua confrontando i lavoratori equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti, escludendo specifiche cause di abbandono del posto di lavoro.
    ◦ Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% del numero medio di lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore.
    ◦ L’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione (articolo 7)

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa: 
– qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
– nel caso in cui i beni di siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture  produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. 

 

Consolidato fiscale (articolo 8)

Per le società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale:
– L’importo su cui spetta la riduzione è utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite.
– Il reddito complessivo globale è determinato computando prioritariamente le perdite sui redditi positivi per i quali non spetta la riduzione.
– La controllante ha facoltà di computare le perdite fiscali precedenti sul reddito soggetto all’aliquota IRES ridotta.
– In caso di decadenza in capo a una o più società consolidate, la controllante deve versare la differenza d’imposta.

 

Trasparenza fiscale (articolo 9)

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. I soci possono computare prioritariamente le perdite fiscali precedenti sul reddito complessivo per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota IRES. In caso di decadenza in capo alla partecipata, i soci devono versare la differenza d’imposta.

 

Coordinamento con disciplina CFC e utili da regimi fiscali privilegiati (articolo 10)

L’aliquota IRES si assume, in ogni caso, con l’aliquota ordinaria di cui all’articolo 77 del TUIR ai fini del confronto tra aliquote di imposizione nominale/effettiva estera e italiana.

 

Operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 11)
In caso di fusioni e scissioni, la società risultante subentra negli obblighi e diritti relativi alla riduzione IRES. Se un soggetto non ha soddisfatto la condizione sugli investimenti rilevanti prima dell’operazione, l’avente causa può comunque fruire della riduzione se realizza gli ulteriori investimenti necessari. Le regole si applicano, ove compatibili, a conferimenti d’azienda e scissioni mediante scorporo. In caso di operazioni tra soggetti, di cui almeno uno non soddisfa la condizione di accantonamento dell’utile, la fruizione della riduzione spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione rispetto al totale.
Le operazioni di riorganizzazione non rilevano per la condizione di accesso relativa alla CIG.
Per la causa di decadenza legata alla distribuzione dell’utile, le operazioni non la determinano se la quota di utile accantonato è ricostituita nel prospetto dell’avente causa, salvo per conferimenti e scissioni mediante scorporo.
Per la causa di decadenza legata alla dismissione o delocalizzazione dei beni, le operazioni non la determinano se i beni rimangono nell’impresa dell’avente causa per il residuo periodo di sorveglianza.

 

Cumulo con altre agevolazioni (articolo 12)

La riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

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