• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio 27

Consulenti del Lavoro

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE

Permesso unico di soggiorno e lavoro: le disposizioni europee

15 Marzo 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

Strasburgo ha approvato norme che impongono una decisione sulle domande entro un termine massimo di 90 giorni (Parlamento europeo, comunicato 14 marzo 2024).

Il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2024 norme più puntuali per i permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. In particolare: 

– la decisione sulle domande dovrà essere presa entro un termine massimo di 90 giorni;

– il titolare del permesso potrà presentare domanda all’interno del territorio dell’UE e cambiare datore di lavoro;

– la disoccupazione senza revoca di permesso sarà possibile fino a 6 mesi.

Il permesso unico

In sostanza, l’aggiornamento della direttiva sul permesso unico, adottata nel 2011, che ha istituito una procedura amministrativa unica per il rilascio di un permesso ai cittadini di paesi terzi che desiderano vivere e lavorare in un paese dell’UE, creando un contesto comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi, è stato adottato con 465 voti favorevoli, 122 contrari e 27 astensioni.

Il Parlamento ha fissato un limite di 90 giorni per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali 4 mesi. Le procedure su fascicoli particolarmente complessi potrebbero ottenere un’estensione di 30 giorni, e il tempo per consegnare un visto, se necessario, non è incluso. Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all’interno del territorio, in modo che una persona che risiede legalmente nell’UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

Il cambio di datore di lavoro

Grazie alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno il diritto di cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo. Durante i negoziati, i deputati hanno assicurato che sarà sufficiente una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro. Le autorità nazionali avranno 45 giorni di tempo per opporsi alla modifica della condizione lavorativa. I deputati hanno inoltre limitato le condizioni in base alle quali tale autorizzazione può essere soggetta a test del mercato del lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a 6 mesi durante il quale non sarà possibile un cambio di datore di lavoro. Tuttavia, un cambiamento durante tale periodo sarebbe comunque possibile nel caso in cui il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

La disoccupazione

Nel caso in cui un titolare di un permesso unico rimanga disoccupato, avrà fino a 3 mesi — o 6 se ha avuto il permesso per più di 2 anni — per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato, rispetto ai 2 mesi secondo le norme vigenti. Gli Stati membri dell’UE potranno scegliere di offrire periodi più lunghi. Se un lavoratore ha è stato soggetto a condizioni lavorative di sfruttamento, gli Stati membri prorogheranno di 3 mesi il periodo di disoccupazione durante il quale il permesso unico rimane valido. Se un titolare di un permesso unico è disoccupato per più di 3 mesi, gli Stati membri potranno chiedere al titolare di dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sostenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.

Le nuove norme dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio. Gli Stati membri avranno 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali. Questa legislazione non si applicherà in Danimarca e Irlanda.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Videofonografia Industria: firmata l’ipotesi di accordo 

30 Aprile 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn

Footer

Via Carlo Livi, 56
59100 Prato (PO)

+39 0574 24385
+39 0574 28374

info@studio27.it

Via Francesco Ferrucci, 57
59100 Prato (PO)

+39 0574 1662441
+39 0574 1662440

info@studio27.it

Privacy Policy

Copyright © 2025 · Studio 27 - Consulenti del Lavoro · P.IVA: 01976830974

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta