• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio 27

Consulenti del Lavoro

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE

Omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione IVA: sanzioni e ravvedimento operoso

20 Ottobre 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla regolarizzazione in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili e omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Agenzia delle entrate, risposta 20 ottobre 2023, n. 450).

L’Agenzia delle entrate esordisce in risposta al primo quesito dell’istante sull’importo dell’IVA da versare, ricordando che, al fine di garantire che l’imposta gravi unicamente sul consumatore finale, la stessa è caratterizzata da uno specifico meccanismo: la rivalsa.

Tale meccanismo consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo sino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa.

A questo fine, l’articolo 18 del Decreto IVA, prevede che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile debba addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

Inoltre, secondo la direttiva UE 2006/112, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che il prezzo concordato (e, nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, vada inteso come comprensivo dell’IVA laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione e al netto della stessa in ipotesi contraria.

 

Successivamente, l’Agenzia cita l’articolo 9 del D.Lgs. n. 471/1997, in base al quale chi non tiene o non conserva le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di IVA ovvero i libri, i documenti e i registri, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. 

Alla luce di ciò, l’istante potrà procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini della sua contabilità, istituendo i libri ed i registri necessari, nonché emettendo le fatture per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione, ridotta in base alla previsione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per ciascun periodo d’imposta sanato.

 

Riguardo alla dichiarazione di inizio/variazione di attività, le Entrate menzionano l’articolo 35 del Decreto IVA, ai sensi del quale i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’IVA della medesima Agenzia. Da tale dichiarazione devono risultare:

  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

  • per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

  • il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

  • ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

Precisa l’Agenzia che la presentazione tardiva, seppur spontanea, della suddetta dichiarazione è sempre sanzionabile, con l’effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile. Inoltre, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 ed è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel caso, invece, di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l’altro, per ciascun periodo d’imposta:

  • emettere le fatture trascurate;

  • comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione;

  • presentare la relativa dichiarazione IVA e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

In particolare, l’omessa fatturazione, l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e l’omesso versamento dell’IVA dovuta possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Mentre, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa solo nell’ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto. Una volta scaduto il suddetto termine, infatti, anche se fosse riscontrato il versamento del debito d’imposta da parte del contribuente, andrebbe applicata la sanzione proporzionale.

 

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Videofonografia Industria: firmata l’ipotesi di accordo 

30 Aprile 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn

Footer

Via Carlo Livi, 56
59100 Prato (PO)

+39 0574 24385
+39 0574 28374

info@studio27.it

Via Francesco Ferrucci, 57
59100 Prato (PO)

+39 0574 1662441
+39 0574 1662440

info@studio27.it

Privacy Policy

Copyright © 2025 · Studio 27 - Consulenti del Lavoro · P.IVA: 01976830974

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta