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Malattia o infortunio libero professionista: sospensione scadenze e oneri comunicativi

14 Marzo 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nel fornire risposta ad interpello, l’Agenzia delle entrate chiarisce diversi punti in merito a Scadenze e comunicazioni, in capo al libero professionista, per richiedere la Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari in caso di malattia o infortunio (Agenzia delle entrate,  risposta n. 248 del 13 marzo 2023).

 

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni, specificando che:

  • nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento;

  • i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari;

  • gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione;

  • la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Premesso ciò, l’Agenzia chiarisce, in risposta ai dubbi dell’istante, che non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (termine massimo) decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. La sospensione opera, pertanto, a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Inoltre ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

 

Tra gli oneri comunicativi da espletare nei confronti degli uffici della P.A. per attivare la sospensione rientra l’invio della copia dei mandati professionali, contenente i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.

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