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Decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

4 Gennaio 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all’articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sostituzione dell’articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All’articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l’articolo 6 viene aggiunto l’articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all’articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull’annullabilità e sulla nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l’inserimento dell’articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.

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