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Chiarimenti su trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori

6 Aprile 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1,  commi 182 – 189, Legge n. 208/2015 (risposta del 5 aprile 2023, n. 284).

La cooperativa istante, in qualità di sostituto d’imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno che disciplina i ristorni, per questo motivo chiede all’Agenzia chiarimenti al fine di comprendere se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione agevolata negli anni in cui la cooperativa consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.

 

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con DM 25 marzo 2016, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Come chiarito dalla circolare n. 28/2016, l’articolo 3 del suddetto Decreto definisce come somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del c.c., secondo il quale la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce, pertanto, una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La circolare n. 28/2016, inoltre, precisa che possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della Legge n. 208/2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto.

 

In relazione all’istituto del ristorno, l’Agenzia sottolinea che la cooperativa è tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del Decreto e tale distribuzione deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al Decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che può essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

L’articolo 2545­sexies del c.c. sancisce che è l’atto costitutivo a determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, mentre l’articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 142/2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime.

Infine la circolare n. 35/2008 ha chiarito che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. 

In conclusione l’Agenzia delle entrate ritiene che alle somme erogate a titolo di ristorno si possa applicare la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nella misura in cui i ristorni siano conformi alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo.

 

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