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Welfare aziendale: chiarimenti sulle borse di studio

3 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Le somme erogate quali borse di studio, non commisurate al raggiungimento di risultati eccellenti, sulla base del piano welfare predisposto non possono rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir e tale circostanza non consente, pertanto, di fruire per le medesime erogazioni del regime di non imponibilità.
Circa il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato nel primo anno, il lavoratore può cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno, vale a dire nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro (Agenzia Entrate – risposta 30 aprile 2021, n. 311).

Sulla fruizione dei benefit mediante l’assegnazione di borse di studio “non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Sono in particolare ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

In relazione alla fattispecie in esame, è prevista l’erogazione di borse di studio a condizione che venga attestata l’iscrizione e la frequenza scolastica da parte del familiare, il superamento dell’anno scolastico o lo svolgimento di un percorso universitario, che non prevede il raggiungimento di risultati di eccellenza. Tali somme, inoltre, non sono corrisposte a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette, tantomeno per premiare studenti che conseguono livelli di eccellenza ovvero un raggiungimento di elevata valutazione, bensì il normale svolgimento del percorso scolastico.

Pertanto, nel caso di specie le somme erogate quali borse di studio sulla base del piano predisposto dall’istante non possono rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 51, co. 2, lett. f-bis), del TUIR e tale circostanza non consente, pertanto, di fruire per le medesime erogazioni del regime di non imponibilità.

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