Per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il datore di lavoro può chiedere in anticipo ai propri lavoratori di comunicare il possesso della certificazione verde Covid-19. Dal15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ovvero in quello pubblico, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
I datori di lavoro devono verificare il rispetto delle prescrizioni e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, laddove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in parola.
L’omessa adozione delle misure organizzative ovvero l’omessa verifica del rispetto delle prescrizioni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Inoltre, per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.