Il presupposto impositivo della plusvalenza si origina con il momento di “perfezionamento del trasferimento” della proprietà della partecipazione o del titolo che si distingue da quello relativo “all’incasso del corrispettivo”. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 ottobre 2021, n. 686) Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni e titoli assimilati da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Il successivo articolo 68 del Tuir stabilisce le modalità di quantificazione delle plusvalenza che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni sociali di natura “qualificata” sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Al riguardo, si ricorda che antecedentemente a tali modifiche, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate erano tassate parzialmente con aliquota IRPEF progressiva, concorrendo alla formazione del reddito complessivo per il 40 per cento del loro ammontare complessivo se realizzate fino al 31 dicembre 2008, per il 49,72 per cento se realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017 e, infine, per il 58,14 per cento se realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Come chiarito in numerosi documenti di prassi, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione (Cfr. circolari 24 giugno 1998 n. 165/E, 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E).
In sostanza, il presupposto impositivo della plusvalenza si origina con il momento di “perfezionamento del trasferimento” della proprietà della partecipazione o del titolo che si distingue da quello relativo “all’incasso del corrispettivo”.
Ne consegue che, in sostanza, il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.