Il sottaciuto credito Iva nell’atto di scioglimento di una società, trasformatasi in ditta individuale, non può essere utilizzato nella contabilità di quest’ultima (Corte di cassazione – ordinanza 23 settembre 2021, n. 25810). Cosi si è espressa la Corte di Cassazione sul trasferimento di un credito Iva a seguito di trasformazione di una società in ditta individuale. L’Agenzia delle entrate, dopo aver segnalato l’esistenza di errori sulla dichiarazione Unico, aveva disposto lo sgravio delle somme, iscritte a ruolo “ravvisando un credito Iva anni precedenti riconosciuto personalmente”. Successivamente l’Ufficio, peraltro, aveva proceduto ad iscrivere a ruolo l’importo di (…..), ossia lo stesso asseritamente già sgravato.
Il fatto scaturiva da un controllo automatizzato, in relazione a una dichiarazione dei redditi, per una maggiore imposta Irpef e per l’omesso versamento della maggiore Iva in conseguenza di una eccedenza Iva, disconosciuta dall’ufficio per l’omessa e ultratardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Il contribuente contestava la validità della notifica e la legittimità della cartella e nel merito deduceva che:
– il credito traeva origine da una eccedenza d’imposta maturata dalla società omessa in un’annualità;
– la società si era trasformata nella ditta individuale e aveva riportato il suddetto credito d’imposta.
Relativamente al caso di specie, i giudici della Corte rilevano che non vi è prova del credito in capo alla società, in quanto mai esposto nelle dichiarazioni perché omesse o tardive.
Da ciò deriva che il sottaciuto credito Iva nell’atto di scioglimento della società non può essere utilizzato nella contabilità di altra ditta, diversa dalla prima e con partita Iva diversa.