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Trasformazione di società in ditta individuale: non può essere trasferito il credito Iva “nascosto”

28 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il sottaciuto credito Iva nell’atto di scioglimento di una società, trasformatasi in ditta individuale, non può essere utilizzato nella contabilità di quest’ultima (Corte di cassazione – ordinanza 23 settembre 2021, n. 25810).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione sul trasferimento di un credito Iva a seguito di trasformazione di una società in ditta individuale.
Il fatto scaturiva da un controllo automatizzato, in relazione a una dichiarazione dei redditi, per una maggiore imposta Irpef e per l’omesso versamento della maggiore Iva in conseguenza di una eccedenza Iva, disconosciuta dall’ufficio per l’omessa e ultratardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Il contribuente contestava la validità della notifica e la legittimità della cartella e nel merito deduceva che:
– il credito traeva origine da una eccedenza d’imposta maturata dalla società omessa in un’annualità;
– la società si era trasformata nella ditta individuale e aveva riportato il suddetto credito d’imposta.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver segnalato l’esistenza di errori sulla dichiarazione Unico, aveva disposto lo sgravio delle somme, iscritte a ruolo “ravvisando un credito Iva anni precedenti riconosciuto personalmente”. Successivamente l’Ufficio, peraltro, aveva proceduto ad iscrivere a ruolo l’importo di (…..), ossia lo stesso asseritamente già sgravato.
Relativamente al caso di specie, i giudici della Corte rilevano che non vi è prova del credito in capo alla società, in quanto mai esposto nelle dichiarazioni perché omesse o tardive.
Da ciò deriva che il sottaciuto credito Iva nell’atto di scioglimento della società non può essere utilizzato nella contabilità di altra ditta, diversa dalla prima e con partita Iva diversa.

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