La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (Sez. IX) ha affermato che ai fini della tassazione separata dell’indennità di fine mandato ad un amministratore, sottoposta a condizione sospensiva per il periodo di validità del patto di non concorrenza, il biennio di riferimento per il calcolo dell’Irpef dovuta decorre dalla data di adempimento dell’obbligazione sospensiva (Sentenza 19 agosto 2021, n. 1066). La controversia riguarda la corretta determinazione dell’aliquota Irpef applicabile ai fini della tassazione separata dell’indennità di fine mandato dell’amministratore di società sottoposta, sulla base di un accordo transattivo, a condizione sospensiva per il periodo di adempimento del patto di non concorrenza. Riformando la decisione dei giudici di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha preliminarmente affermato che secondo costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l’Avviso Bonario deve essere qualificato come atto impositivo alla stregua degli atti impugnabili indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nella fattispecie, l’indennità in esame è stata corrisposta a seguito dell’adempimento del patto di non concorrenza biennale previsto tra le parti.
Con comunicazione ex art. 36 bis DPR n. 600 del 1973 (avviso bonario), l’Agenzia delle Entrate ha liquidato l’importo dovuto a titolo di tassazione separata ex artt. 17 e 21 del TUIR, assumendo come biennio di riferimento ai fini del calcolo dell’imposta, quello decorrente dalla data dell’accordo.
Il contribuente ha impugnato l’avviso bonario eccependo che il periodo di riferimento dovesse decorrere dalla data del pagamento dell’indennità.
I giudici di prime cure hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso sostenendo l’esclusione dell’impugnabilità dell’avviso bonario.
La decisione è stata impugnata dal contribuente, con esito favorevole in appello.
Nel merito della controversia, la CTR ha osservato che la somma oggetto di tassazione separata, è stata effettivamente pagata quando è divenuta efficace la clausola transattiva che subordinava il pagamento in questione all’adempimento del patto di non concorrenza da parte.
Ciò posto, i giudici hanno affermato che in applicazione degli artt. 19 e 21 del TUIR, il biennio di riferimento è necessariamente quello precedente al pagamento, poiché il diritto alla percezione si è perfezionato ed è divenuto esigibile solo a seguito dell’adempimento della condizione sospensiva.
Secondo i giudici, infatti, non ha alcuna rilevanza la circostanza che la transazione tra le parti, in cui era previsto il suddetto pagamento, sia precedente, poiché all’epoca della transazione, il diritto era ancora sottoposto alla condizione sospensiva dell’adempimento da parte del contribuente della propria obbligazione di non concorrenza.
Pertanto, solo dalla data di adempimento dell’obbligazione, il diritto di pagamento a favore dell’amministratore, contemplato nell’accordo transattivo, è divenuto effettivo ed esigibile.
In tal caso, dunque, per il calcolo dell’imposta dovuta in applicazione del regime di tassazione, l’Agenzia delle Entrate deve assumere quale biennio di riferimento precedente, quello che decorre dalla data in cui si è realizzata la condizione sospensiva e si è consolidato il diritto al pagamento dell’indennità di fine mandato.