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Tassazione contributi in conto capitale per associazioni sportive dilettantistiche

28 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il contributo in conto capitale riconosciuto alle associazioni sportive dilettantistiche per gli interventi sugli impianti sportivi costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre alla determinazione del reddito imponibile secondo le regole del regime fiscale applicato dall’associazione, ordinario o forfetario (Corte di Cassazione – Ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1449)

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD), con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione parte del contributo in conto capitale riconosciuto dalla Regione per sovvenzionare le migliorie degli impianti sportivi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate detta parte di contributo doveva ritenersi una sopravvenienza attiva interamente tassabile, in quanto utilizzata per una finalità commerciale (ristrutturazione del locale destinato all’esercizio dell’attività di bar e di bed and breakfast).
I giudici tributari hanno affermato la legittimità dell’accertamento, confermando la pretesa tributaria dell’Ufficio.

Su ricorso dell’Associazione, la Corte Suprema ha riformato la decisione dei giudici tributari, sostenendo l’imponibilità del contributo, ma non integralmente, piuttosto con l’applicazione del regime fiscale adottato dall’Associazione (regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991).
I giudici della Suprema Corte hanno preliminarmente osservato che il contributo in conto capitale è stato riconosciuto dalla Regione nell’ambito di un programma di potenziamento e qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, attraverso il finanziamento di interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti.
In base al regime speciale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
La Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della determinazione del reddito d’impresa, i contributi a fondo perduto (in conto capitale o in conto impianti) costituiscono una sopravvenienza attiva tassabile nell’esercizio in cui sono stati incassati. Per quanto riguarda i criteri di contabilizzazione sia i contributi in conto capitale (compresi quelli in conto impianti, che ne costituiscono una sottospecie) ed i contributi in conto esercizio (anche nella forma di contributi a fondo perduto), pur avendo diverse caratteristiche, sono egualmente destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi della gestione caratteristica dell’impresa o delle gestioni accessorie differenti da quella finanziaria, pertanto devono essere tutti iscritti in bilancio nel conto economico dell’impresa.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “il contributo in conto capitale riconosciuto alle associazioni sportive per gli interventi sugli impianti sportivi è, in ogni caso, una sopravvenienza attiva che, come gli altri componenti attivi, concorre alla formazione del reddito d’impresa; sicché, qualora l’associazione abbia optato per il regime forfetario speciale delle imposte dirette, detto contributo in conto capitale (e ciò vale, di regola, per gli altri componenti positivi) concorre a formare il reddito d’impresa imponibile secondo il regime agevolato, applicando al suo ammontare il coefficiente di redditività del 3 per cento.

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