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Superbonus: nuovi chiarimenti dal Fisco

16 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti nuovi chiarimenti in materia di Superbonus (Agenzia delle Entrate – Risposte nn. 253 e 254 del 15 aprile 2021).

Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale di produzione e lavoro

Con riferimento al caso di specie, una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all’articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.
Pertanto, qualora la cooperativa istante:
– corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione;
– usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Con riferimento, invece, alla tipologia degli interventi ammessi, il Superbonus non spetta per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato, ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante.
Tuttavia, nel rispetto di tutte le altre condizioni normativamente previste, potrà accedere al Superbonus per gli interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché per l’istallazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale

Nel caso di specie, l’Istante rappresenta di essersi affidato a un fornitore unico che opera come “contraente generale “, che provvederà alla progettazione e realizzazione delle opere, rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e dall’altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, svolti da professionisti incaricati dall’Istante, saranno fatturati dal professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all’Istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
Il contratto stipulato dall’Istante con il “contraente generale” include anche le attività inerenti l’ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa. I fornitori e i professionisti – individuati dall’Istante – effettuano la propria prestazione nei confronti del “contraente generale”, che agisce su specifico mandato senza rappresentanza conferito dal committente Istante (beneficiario della detrazione).
In particolare, i corrispettivi spettanti per il servizio professionale reso sono fatturati al “contraente generale” e da questi analiticamente riaddebitati all’Istante che, quindi, riceve una fattura dal “contraente generale”, con l’indicazione di detti corrispettivi per la prestazione di servizi acquistati per conto del committente.
Nell’ambito dell’attività espletata, nel caso rappresentato, il “contraente generale ” propone, peraltro, di operare lo sconto in fattura al committente (istante), a titolo di pagamento parziale o totale dei beni e servizi prestati, recuperando il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di ” contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).
In particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal ” contraente generale ” per riaddebitare all’Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
L’Agenzia sottolinea che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.

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