In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi antisismici e di efficientamento energetico su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, modulo per la comunicazione dell’opzione (Agenzia delle Entrate – Risposta 18 novembre 2021, n. 784). Il contribuente è proprietario di un edificio costituito da 5 unità immobiliari, delle quali 3 sono abitative di categoria A/3, mentre le altre sono costituite da un negozio di categoria C/1 e da un magazzino/cantina di categoria C/2. In relazione al caso di specie, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, nel rispetto delle condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalle rispettive normative di riferimento, il contribuente potrà fruire del Superbonus in merito alle spese che sosterrà per la realizzazione dei prospettati interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Relativamente al terzo quesito, rileva preliminarmente che l’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio prevede che tutti i soggetti che sostengono delle spese per gli interventi tassativamente individuati ed elencati al successivo comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. “sconto in fattura”) ovvero, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Su un’unità immobiliare di categoria A/3, l’istante intende eseguire interventi antisismici locali ed interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, degli infissi e dei serramenti.
L’istante dichiara che l’unità abitativa da sottoporre ai suddetti interventi è ” funzionalmente indipendente” e con ” accesso autonomo dall’esterno”, rispetto alle altre unità costituenti l’edificio; altresì, “il magazzino/cantina di categoria C/2 non è pertinenza delle altre unità immobiliari costituenti l’edificio oggetto di interventi”.
Considerato che il Comune nel quale insiste l’unità immobiliare da sottoporre agli interventi sismici locali rientra nella zona di rischio sismico 3, chiede se:
1) può usufruire, per le spese che si andranno a sostenere, della detrazione nella misura del 110 per cento prevista dal comma 4 dell’articolo 119 del decreto 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di euro 96.000;
2) può usufruire della detrazione del 110 per cento prevista dal comma 1, lettera c) e dal comma 2 del citato articolo 119, per gli interventi di efficientamento energetico, ed in particolare per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente per un limite di spesa di euro 30.000 e per la sostituzione di infissi e serramenti per un limite di spesa di euro 54.545;
3) nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, per i predetti interventi, debbano essere inviati all’Agenzia delle entrate due distinti moduli per la comunicazione dell’opzione, uno per gli interventi antisismici ed uno per gli interventi di efficientamento energetico, oppure uno solo riportante quale importo oggetto di sconto o cessione la somma degli importi relativi ai due interventi.
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Considerato che, nel caso di specie, l’istante intende eseguire sull’unità immobiliare di cui è proprietario sia degli interventi antisismici che degli interventi di efficientamento energetico di sostituzione dell’impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e serramenti, lo stesso deve inviare all’Agenzia delle entrate tre distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.