In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi su edificio unifamiliare in comproprietà con una persona fisica estranea al nucleo familiare (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 ottobre 2021, n. 656). Nel caso di specie, il contribuente, comproprietario per la metà di un edificio residenziale censito alla categoria A/7 (“Abitazioni in villini”), senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare, rappresenta che in tale edificio risiede anagraficamente ed ha dimora abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre, precisando che l’altro comproprietario per la metà è la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell’edificio. Con riferimento all’applicazione del Superbonus, agli interventi realizzati su ” edifici unifamiliari, l’art. 1, co. 1, lett. i), D.M. 6 agosto 2020, dispone che «per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».
I comproprietari dell’immobile in questione intendono realizzare interventi ammissibili al Superbonus, le cui spese verranno sostenute al 50 per cento da ciascun comproprietario (in proporzionalmente alla quota del diritto di comproprietà).
L’Istante chiede se in relazione alle spese che sosterrà per tali interventi possa fruire del Superbonus, nonostante l’edificio sia in comproprietà con una persona fisica estranea al proprio nucleo familiare.
A tal riguardo, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione rileva che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’Istante potrà accedere al Superbonus in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul “villino” di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio “nucleo familiare”, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.