In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati da una ASD negli spogliatoi di un impianto sportivo” (Agenzia delle entrate – Risposta 30 agosto 2021, n. 567). Nello specifico, l’Agenzia ha precisato quanto segue: – con specifico riferimento agli interventi da realizzare nei locali adibiti a spogliatoio nonché le spese sostenute per la parte oggetto di ampliamento, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. – in merito alla certificazione di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, considerato ancora che la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità immobiliare, la certificazione energetica (APE) ante e post lavori debba riguardare l’intero immobile esistente e non solamente la parte adibita a spogliatoi; – con riferimento alla possibilità di accedere al Superbonus in presenza di contributo pubblico ricevuto, la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi energetici sull’edificio risultante dall’intervento) e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto, l’Istante può fruire del Superbonus, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio, già esistente escludendo dunque le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi. Atteso che l’intervento di risparmio energetico riguarderà anche la parte di edificio oggetto di ampliamento nella quale sarà riallocata una parte degli spogliatoi, l’Istante ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte già esistente rispetto a quello realizzato sulla parte ampliata o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi i predetti importi rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Resta fermo che il Superbonus si applica a condizione che i locali adibiti a spogliatoi, prima dell’intervento, siano dotati di impianto di climatizzazione invernale;
Sulla base di tale chiarimento, l’importo del contributo pubblico percepito per finanziare gli interventi in questione, se relativo anche alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, dovrà essere detratto dalle spese che possono accedere al Superbonus qualora non concorra alla formazione del reddito dell’istante.