La struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, e nel caso in cui tale accreditamento perdura, comunicherà al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento medesima (Agenzia delle Entrate – Risposta n. 158 dell’8 Marzo 2021). A decorrere dall’anno di imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti ai fini della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Tenuto conto che questa deroga prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, si ritiene che la disposizione in base alla quale ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento, non si applica, tra l’altro, alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, nel caso di una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale e sinché tale accreditamento perdura, la stessa comunicherà al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento medesima.