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Sostegno ai lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena: cosa prevede il nuovo DL

15 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il pacchetto per le famiglie, varato con il DL 13 marzo 2021, n. 30, prevede che fino al 30 giugno 2021 i lavoratori dipendenti possano richiedere di lavorare in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minori di 16 anni, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile si potrà usufruire di un congedo retribuito al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni.

Nel dettaglio, secondo l’articolo 2, co. 1, del DL 13 marzo 2021, n. 30, il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, in alternativa all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile – continua il comma 2 – il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astensione così fruiti spetta, in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa previsti, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (articolo 2, comma 3, DL 13 marzo 2021, n. 30).
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi de gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dai genitori per le motivazioni sopra elencate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il comma 5 del decreto legge prevede che in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14 – secondo il comma 6 – possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1, vale a dire per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6, articolo 2, del DL 13 marzo 2021, n. 30.
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.

Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

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