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Sospensione di adempimenti e di versamenti di premi Inail per associazioni e società sportive

25 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per una polisportiva associata a diverse federazioni nazionali, con competizioni consentite solamente per alcune discipline sportive, non essendo previsti ulteriori requisiti, se non quello del domicilio fiscale, della sede legale o della sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti e/o se la sospensione dei versamenti opera comunque sulla totalità dei premi dovuti, anche se riferiti ad attività sportive per cui sia consentito il solo allenamento o per cui siano definite limitazioni più restrittive (Inail, nota 25 febbraio 2021, n. 2209)

Come noto, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (D.P.C.M. 24 ottobre 2020), sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 36, L. n. 178/2020). I relativi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 dei predetti mesi.
I destinatari della sospensione devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, consentite ai sensi dei D.P.C.M. in materia (art. 1, co. 9, lett. e), D.P.C.M. 24 ottobre 2020; art. 1, co. 9, lett. e), D.P.C.M. 3 novembre 2020; art. 1, co. 10, lett. e), D.P.C.M. 3 dicembre 2020; art. 1, co. 10, lett. e), D.P.C.M. 14 gennaio 2021), in quanto riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP) (Inail, circolare 11 febbraio 2021, n. 7). In attuazione di tale disposizione, con proprie deliberazioni, i due organismi hanno individuato le competizioni di interesse, calendarizzate con date e luoghi certi dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva ovvero dagli organismi sportivi internazionali, nel rispetto del quadro normativo vigente statale e sportivo, pubblicando l’elenco di tali competizioni sui propri siti istituzionali nella sezione “speciale – Covid 19”.
Ciò premesso, sono pervenuti richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della norma, limitatamente ai premi assicurativi, cui l’Istituto ha fornito risposta.
1) Nel caso di una società sportiva per la quale la propria federazione nazionale ha stilato un protocollo che consente lo svolgimento degli allenamenti da parte degli atleti, ma ha al contempo sospeso o posticipato i campionati che, secondo il calendario già definito in precedenza, avrebbero dovuto svolgersi anche nei mesi di gennaio e/o febbraio 2021, non operando tale società sportiva nell’ambito di competizioni sportive riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI o dal CIP, non è possibile fruire della sospensione dei termini.
2) Per una polisportiva associata a diverse federazioni nazionali, con competizioni consentite solamente per alcune discipline sportive, non essendo previsti ulteriori requisiti, se non quello del domicilio fiscale, della sede legale o della sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti e/o se la sospensione dei versamenti opera comunque sulla totalità dei premi dovuti, anche se riferiti ad attività sportive per cui sia consentito il solo allenamento o per cui siano definite limitazioni più restrittive.
3) Anche per una società sportiva professionistica che milita nel campionato di calcio di serie A, che continua l’attività per la cd “prima squadra”, mentre risulta sospesa parte dell’attività del settore giovanile (solo allenamenti individuali senza competizioni/partite), è possibile usufruire della sospensione per tutti i versamenti relativi ai premi assicurativi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, nonché degli adempimenti ricadenti nel medesimo periodo.
4) I soggetti per i quali, pur rientrando tra le categorie destinatarie della sospensione prevista (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), è disposta la totale sospensione dell’attività e che quindi non operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, non possono beneficiare della sospensione.

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