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Società cancellata: successione dei soci nei debiti tributari

13 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’Ordinanza n. 10337 del 20 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che l’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non determina l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. In tale ipotesi gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione. La circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse del Fisco ad agire.

La controversia trae origine dalla pretesa fiscale azionata nei confronti degli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese, quali aventi causa della società anteriormente cessata, e in proprio, in relazione alla presunzione semplice di percezione di utili in ragione della ristretta base sociale.
I giudici tributari hanno accolto i ricorsi escludendo la legittimazione dei soci della società cancellata, e ritenendo illegittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci in considerazione dell’esistenza del bilancio finale di liquidazione. Inoltre, i giudici, hanno rilevato l’illegittimità degli accertamenti per deficit di contraddittorio preventivo, con lesione del diritto di difesa dei contribuenti, in considerazione della prova di resistenza rappresentata dalla compilazione del bilancio finale.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari su ricorso dell’Agenzia delle Entrate che ha eccepito:
– errata valorizzazione della presentazione del bilancio finale di liquidazione, al fine di ritenere illegittima la pretesa fiscale azionata nei confronti dei soci della società cancellata dal registro delle imprese, non rilevando tale elemento ai fini dell’accertamento fiscale;
– irrilevanza della presentazione del bilancio finale di liquidazione quale prova di resistenza ai fini del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale in tema di tributi armonizzati, non rilevando tale elemento rispetto alle pretese oggetto dell’accertamento.

La Corte Suprema ha affermato che dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. L’estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.
In proposito, la circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore.
Pertanto, precisa la Suprema Corte, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495 del codice civile. Ove tale limite rendesse evidente l’inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull’interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione.
Sicché l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti degli stessi soci.
In conclusione, sulla base dei suddetti principi, con riferimento agli avvisi di accertamento notificati ai soci di società cancellata dal registro delle imprese, l’esistenza del bilancio finale di liquidazione deve ritenersi irrilevante ai fini della successione dei soci.

Altro questione che ha indotto i giudici tributari ha disporre l’illegittimità degli avvisi di accertamento è stata la mancata integrazione del contraddittorio endoprocedimentale, valorizzando il bilancio finale di liquidazione come “prova di resistenza”.
In proposito la Corte Suprema ha osservato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. “prova di resistenza”).
Nella fattispecie, precisano i giudici della Suprema Corte, deve escludersi che il bilancio finale di liquidazione possa assolvere le funzioni della cd. “prova di resistenza”, ossia costituire quell’elemento che, astrattamente, avrebbe potuto essere sperimentato in sede di contraddittorio endoprocedimentale al fine di giustificare il fumus in ordine alla prova di un diverso risultato rispetto a quello proposto dall’Ufficio. E ciò per la assorbente ragione della natura dell’accertamento, relativa al contestato occultamento di ricavi della società nel periodo anteriore all’estinzione ed alla mancanza di elementi concreti che i soci avrebbero semmai dovuto individuare come contenuti nel detto bilancio.

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