Le somme corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti in smart working sono escluse da tassazione, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente (Agenzia Entrate – risposta 30 aprile 2021, n. 314). Tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente. Riguardo al caso di specie, anche il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti in smart working è da considerare riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e pertanto le somme erogate al fine di rimborsare i dipendenti dei costi sostenuti non sono imponibili ai fini IRPEF.
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese è stato affermato che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio, per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.