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Siglata ipotesi di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Confapi

27 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Siglata il 26/5/2021, tra L’UNIONMECCANICA CONFAPI, CONFAPI e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, con scadenza il 31/12/2024.

Al fine di dare piena efficacia ed esigibilità a tale intesa, le organizzazioni sindacali procederanno a realizzare una consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, attraverso assemblee e un voto segreto da realizzarsi entro il mese di giugno 2021. L’intesa si intende validata se la maggioranza semplice delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti si esprimerà a favore.

Minimi tabellari – Livelli retributivi mensili

Le parti concordano i seguenti aumenti retributivi con decorrenza dal 1° giugno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024:

categoria

Aumento

Minimo

Aumento

Minimo

 

Dall’1/6/2021 €

Dall’1/6/2021 €

Dall’1/6/2022 €

Dall’1/6/2022

€

116,791.358,2116,791.375,00
218,551.500,0018,551.518,55
320,581.664,2920,581.684,87
421,471.736,4421,471.757,91
523,001.860,0723,001.883,07
624,661.994,3324,662.018,99
726,462.139,5926,462.166,05
828,772.326,7728,772.355,54
932,002.587,6032,002.619,60

 

categoria

Aumento

Minimo

Aumento

Minimo

 

Dall’1/6/2023

€

Dall’1/6/2023

€

Aumento

€

Dall’1/6/2024

€

118,251.393,2524,101.417,35
220,161.538,7126,611.565,32
322,361.707,2329,531.736,76
423,341.781,2530,811.812,06
525,001.908,0733,001.941,07
626,812.045,8035,382.081,18
728,762.194,8137,962.232,77
831,272.386,8141,282.428,09
934,782.654,3845,912.700,29

Trasferta e Reperibilità

Le parti si incontreranno nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL e procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT.

Contratto di lavoro a tempo determinato

Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro: I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che missioni con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita. Le Parti confermano che a tali fini, così come previsto dalla legge, non si computano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionali.

Classificazione dei lavoratori

La parti si danno atto che l’introduzione di un nuovo sistema di inquadramento avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente CCNL e non dovrà comportare né perdite ne vantaggi per le aziende e per i lavoratori.

1.a categoria – Disciplina in vigore dall’1/6/2021: Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica. A decorrere dall’1/10/2021 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2a categoria. I lavoratori assunti nella la categoria nel periodo 1/6/2021 – 30/9/2021 dovranno essere inquadrati nella 2a categoria con decorrenza 1/10/2021. Pertanto, a decorrere dall’1/10/2021 i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica dovranno essere inquadrati nella 2.a categoria.
– i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. A decorrere dall’1/1/2023 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2.a categoria. I lavoratori assunti nella la categoria nel periodo 1/6/2021 – 31/12/2022 dovranno essere inquadrati nella 2.a categoria con decorrenza 1/6/2023. Pertanto, a decorrere dall’1/1/2023 i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali dovranno essere inquadrati nella 2.a categoria.
– inservienti e simili.
Le parti si danno atto che la modifica della disciplina della la categoria non comporta modifiche nella disciplina dell’apprendistato e con specifico riferimento all’inquadramento iniziale nella la categoria per coloro che verranno inquadrati alla fine del percorso di apprendistato nella 3.a categoria.

I) Passaggio dalla 1.a alla 2.a categoria: I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2.a categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi. I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica; qualora non sia possibile inserirli nell’attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2.a categoria al compimento del 18° mese. I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
A seguito della modifica della disciplina relativa all’inquadramento nella la categoria n di cui all’art 11, Lett. A), con decorrenza 1/6/2021, la disciplina di cui alla precedente Lett. I) – Passaggio dalla 1.a alla 2.a categoria – non troverà più applicazione. Si precisa che l’inquadramento diretto nella 2.a categoria come disciplinato all’art. 11, Lett. A) del presente CCNL decorrente dall’1/6/2021 non comporta un cambiamento delle mansioni.

Sanità Integrativa, salute, prevenzione e benessere

Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm concordano di istituire a decorrere dall’1/1/2018 prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere per i lavoratori in forza alla medesima data a cui si applica il presente CCNL, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta, erogate con modalità da definire anche in rapporto con l’Ente Bilaterale Metalmeccanici per le piccole e medie industrie metalmeccaniche – EBM – di cui al cap. primo, punto G del CCNL.

A partire da tale data tutti i lavoratori avranno diritto alle prestazioni sanitarie integrative, come verranno definite da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm.
Hanno diritto a tali prestazioni i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di assunzione; in tale caso le prestazioni sanitarie integrative sono automaticamente prolungate in caso di proroga del contratto.
Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dall’1/1/2018 una contribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/5/2016 con analoghe condizioni reddituali.
Per i lavoratori di cui al precedente comma è prevista a decorrere dall’1/1/2022 una contribuzione pari a 96 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 8 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/5/2016 con analoghe condizioni reddituali.

Welfare

A decorrere dall’anno 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022. Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

Quota contribuzione una tantum

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dall’1/7/2021 e fino al 31/8/2021, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di agosto 2021, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15/10/2021.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C bancario intestato a FIM, FIOM e UILM, che verrà successivamente indicato.

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