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Sicurezza e infortunio: colpa dal datore e inedempimento formativo

15 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

Nel caso, una Corte di appello ha confermato la condanna del legale rappresentante di una s.r.l., e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla pena sospesa (condizionatamente all’adempimento della statuizioni civili) di 5 mesi di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili (con previsione di una provvisionale, nella misura del 50% a carico di ciascuno degli imputati, a favore sia dell’Inail sia del lavoratore) per avere cagionato lesioni (consistenti in una malattia di durata superiore a 40 giorni ed in una invalidità permanente del 75%) a un lavoratore (colpito da un canale metallico, caduto dall’alto, mentre era intento in opere di smantellamento e ripristino di un impianto idraulico e di condizionamento), con colpa consistita nell’omessa redazione del piano operativo di sicurezza contenente la valutazione dei rischi connessi allo smantellamento ed al ripristino di un impianto idraulico di condizionamento e nell’omessa adeguata formazione della vittima su tali rischi.
Relativamente all’esclusiva rilevanza causale della condotta (abnorme) del lavoratore, la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Nella sentenza si è valutato il piano operativo di sicurezza invocato dalla difesa dei ricorrenti, ma lo si è ritenuto del tutto generico, in quanto individuava delle procedure tipo rispetto alle lavorazioni più ricorrenti tra quelle che i lavoratori della impresa svolgevano nei vari cantieri, ma non disciplinava neppure in modo sommario le procedure da adottare relativamente ai lavori da eseguire nel caso concreto, consistenti nello smantellamento e nel successivo ripristino di impianti di condizionamento, essendo focalizzato esclusivamente sui lavori di montaggio; inoltre, si è accertato che i lavoratori hanno operato senza ricevere alcuna istruzione riguardo alla smantellamento dell’impianto di condizionamento, non essendo emersa, all’esito dell’istruttoria espletata, la consegna dei disegni tecnici menzionati dalla difesa.
Rispetto all’omessa formazione alla vittima, i giudici hanno specificato che, il datore che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. Proprio alla luce di quanto precede, la Corte di merito ha implicitamente individuato i comportamenti alternativi leciti degli imputati che avrebbero evitato l’infortunio, consistenti nell’adeguata valutazione dei rischi connessi allo smontaggio dell’impianto di condizionamento e nell’adozione di idonee misure di precauzione o, comunque, nella formazione specifica del lavoratore relativamente a tali rischi.
Quanto alla posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

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