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Rimborso Iva su vendite a distanza intracomunitarie

19 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con riferimento alle vendite a distanza di beni in paesi dell’Unione Europea, per le quali sia definitivamente accertata la debenza dell’imposta nello Stato estero di destinazione, la domanda di rimborso dell’Iva erroneamente versata in Italia deve essere presentata entro due anni dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera. Qualora, invece, l’errato versamento dell’Iva in Italia non abbia riscontro in un accertamento dell’autorità estera, il termine biennale per la domanda di rimborso decorre dal momento in cui l’imposta è stata assolta in Italia. (Agenzia delle Entrate – Risposta 16 aprile 2021, n. 255).

In base alle disposizioni Iva riguardanti le cessioni intracomunitarie, si considerano non imponibili le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare.
La disposizione non si applica altresì se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato secondo la normativa europea. In tal caso è ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione Iva relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile.

In altri termini, le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni destinate a consumatori finali, sono soggette ad IVA nello Stato di residenza del cedente se l’ammontare delle cessioni di beni spediti o trasportati nell’altro Stato membro non ha superato nell’anno precedente, e non supera in quello in corso, l’importo di 100.000 euro (ovvero l’eventuale minore ammontare stabilito da detto Stato nella propria legislazione interna in base alla Direttiva UE in materia di Iva.
Tuttavia, in caso di superamento di tale soglia nel corso dell’anno, le cessioni già eseguite si intendono effettuate nello Stato membro di origine o Stato di residenza del soggetto passivo cedente, mentre quelle effettuate a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della predetta soglia si intendono eseguite nello Stato membro di destinazione, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno.

Se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad Iva nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, entro il termine di due anni, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione.

In proposito l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la norma consente al contribuente, che abbia già corrisposto indebitamente l’IVA in Italia e che sia chiamato a versare l’imposta anche nel Paese membro di destinazione del bene, di attivare il procedimento del cd. “rimborso anomalo”, in base al quale la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

La normativa interna (art. 11-quater del D.L. n. 35 del 2005) individua, quale presupposto per la restituzione dal quale far decorrere il termine biennale, “la data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera”, ossia la data di notifica del provvedimento mediante il quale l’Amministrazione finanziaria dell’altro Paese membro qualifica le cessioni come “vendite a distanza”, da assoggettare ad imposizione nel proprio Stato. Da tale data il contribuente ha, dunque, due anni di tempo per presentare istanza di rimborso dell’imposta già assolta in Italia.
In proposito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per ottenere il rimborso non è sufficiente il mero avvio della procedura di controllo da parte dell’autorità dell’altro Paese membro, ma occorre che quest’ultimo faccia valere la pretesa impositiva tramite notifica del relativo atto di accertamento. Il rimborso ha ad oggetto l’imposta relativa alle operazioni per le quali sia definitivamente acclarata la debenza del tributo nell’altro Paese membro e sempre che la stessa sia stata precedentemente versata all’erario italiano.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che per il recupero dell’IVA che si ritiene di aver erroneamente versato in Italia per i periodi d’imposta non ancora accertati dall’autorità fiscale estera, in relazione ai quali siano decorsi i termini sia per l’emissione di note di variazione, sia per la presentazione della dichiarazione integrativa, devono ritenersi applicabili le disposizioni in materia di rimborso previste dalla disciplina IVA interna (art. 30-ter, co. 1 del DPR n. 633/1972).
Pertanto, qualora l’errato versamento dell’Iva in Italia non abbia riscontro in un accertamento dell’autorità estera, è possibile richiedere il rimborso dell’IVA asseritamente non dovuta nello Stato italiano considerando quale dies a quo dal quale far decorre il termine biennale il momento in cui l’imposta è stata assolta in Italia. A tal fine, è necessario dimostrare che l’IVA andava versata nel Paese membro di destinazione.

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