Pubblicate le regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Agenzia delle entrate – Provvedimento 06 agosto 2021, n. 211996). Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, collegati agli strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito, ovvero strumenti di pagamento evoluto di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Inoltre, è riconosciuto un credito d’imposta per un massimo di 160 euro agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti tecnologici (credito utilizzabile anche a fronte delle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti).
Al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, con il provvedimento in oggetto n. 211996/2021, l’Agenzia dispone che si applicano le regole tecniche già declinate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016. Con ulteriori provvedimenti potranno essere definite ulteriori regole per il predetto collegamento.