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Registratore di cassa telematico: l’errata configurazione non esclude le sanzioni

20 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di errata configurazione del registratore telematico da parte del tecnico installatore, con associazione della partita Iva di un’altra impresa, i dati dei corrispettivi trasmessi sono automaticamente attribuiti a quest’ultima. L’errata attribuzione dei corrispettivi può essere corretta con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Resta ferma l’applicazione di sanzioni per mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) dei corrispettivi. (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 ottobre 2021, n. 737).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la sanzionabilità della mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) dei corrispettivi, a causa dell’errata associazione della partita Iva, da parte del tecnico installatore, nella configurazione del registratore di cassa telematico.
In conseguenza dell’errato abbinamento, i dati dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate sono stati attribuiti aa un’altra impresa, mentre per la contribuente non risultano memorizzati e trasmessi i corrispettivi percepiti per l’attività svolta (parrucchiera).
Complice i prolungati periodi di inattività causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19, l’applicazione del regime forfetario che esclude gli adempimenti IVA, e la circostanza che l’altra impresa non fosse tenuta alla certificazione dei corrispettivi mediante memorizzazione e trasmissione telematica, in quanto esercente attività (tipolitografia) soggetta all’obbligo di fatturazione, l’errata memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi si è potratta per oltre un anno (fino alla predisposizione della dichiarazione dei redditi).
Rilevata l’assenza di dati dei corrispettivi nella sezione “Fatture e Corrispettivi” della propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha scoperto l’errore a seguito dell’intervento del tecnico installatore, che ha provveduto ad effettuare la necessaria correzione.
Secondo la procedura indicata dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie FAQ, su richiesta del contribuente, l’altra impresa ha segnalato tutti i corrispettivi attribuiti per errore, accedendo alla sezione Monitoraggio delle Ricevute dei File Trasmessi della propria pagina “Fatture e Corrispettivi”, con l’indicazione per ciascun corrispettivo errato della seguente motivazione: .”Invio non dovuto per errato abbinamento registratore di cassa. Corrispettivo di competenza della Partita Iva (…) appartenente a (…)”.
In considerazione di tali circostanze, si chiede se in tal caso trovi applicazione l’esclusione dalle sanzioni per errore non imputabile al contribuente e, inoltre, se sia corretto tener conto comunque dei medesimi corrispettivi in sede di dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che il contribuente, pur azionatasi a seguito del riscontrato problema per risolverlo, si è avvalsa per oltre un anno di un registratore telematico che effettuava memorizzazioni e trasmissioni di dati non corretti (in particolar modo con errata indicazione/associazione della partita IVA), senza vigilare in alcun modo sugli invii effettuati e sul funzionamento dell’apparecchio installato.
In proposito, ha precisato che in fase di attivazione, il tecnico abilitato inserisce nel Registratore Telematico, mediante gli appositi dispositivi di input, i propri dati identificativi (Codice Fiscale del tecnico e Partita IVA del laboratorio per il quale lavora) e quelli dell’esercente (Partita IVA); successivamente viene dato l’input al Registratore Telematico di trasmettere la richiesta di attivazione al sistema AE.
La fase di attivazione si conclude con la produzione di un QRCODE che viene messo a disposizione dell’esercente attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale QRCODE va apposto in apposito alloggiamento del Registratore Telematico, in luogo visibile ai clienti, e contiene l’indirizzamento ad una pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate sulla quale è possibile verificare:
– i dati identificativi del Registratore Telematico (marchio del fabbricante, depositato presso l’Agenzia delle entrate all’atto della presentazione della domanda di approvazione del modello; denominazione commerciale del modello; numero di matricola; estremi del provvedimento di approvazione; dati relativi alla verificazione periodica);
– i dati identificativi dell’esercente.
Dunque, l’errata configurazione del registratore di cassa è facilmente riscontrabile, verificando semplicemente il QRCODE al momento della messa in servizio del registratore.
Di conseguenza, nella fattispecie, sebbene l’errore sia imputabile al tecnico che ha configurato il registratore di cassa, l’omessa vigilanza da parte del contribuente per un periodo prolungato, implica una diretta responsabilità per la violazione. Pertanto, alla mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) segue l’applicazione delle previste sanzioni: 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione.
In considerazione dell’assenza di una formale contestazione da parte degli Uffici competenti, le violazioni possono essere regolarizzate tramite ravvedimento operoso.
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che in mancanza di ravvedimento operoso, accertata anche la buona fede della contribuente, gli Uffici competenti potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della condotta.
Quanto al profilo reddituale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che in ogni caso tutti i corrispettivi memorizzati dal registratore telematico in riferimento all’attività svolta, anche se associati ad altra partita Iva, devono essere tenuti in considerazione ai fini della dichiarazione dei redditi.

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