Pubblicata, nella G.U. 21 maggio 2021, n. 120, la Legge n. 69/2021, di conversione del DL sostegni (DL n. 41/2021). Confermate le misure in materia di reddito di emergenza e REM. Confermato, per l’anno 2021 l’incremento di 1.000 milioni di euro per l’erogazione del reddito di cittadinanza. Come previsto già dal DL 41/2021, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico in parola è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. La legge di convsersione conferma il riconoscimento, nel 2021, del REM per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: Con riferimento al mese di gennaio del 2021, è confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del DL n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del DL 41/2021;
c) possesso dei requisiti di cui ai comma 2, lettere A (residenza in Italia), C (valore massimo del patrimonio mobiliare familiare di 10.000 euro, elevabile fino ad un massimo di 20.000 in presenza di più soggetti) e D (ISEE inferiore a 15.000 euro), comma 2–bis (autocertificazione circa la presenza di minori, disabili, soggetti meritevoli di salute da parte di richiedenti che occupano abusivamente abitazioni) e, insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 3, lettere A (non titolarità di pensione), B (non titolarità di rapporto di lavoro) e C (non titolarità di RdC), dell’articolo 82 del cit. DL n. 34/2020.
In sede di conversione del DL sostegni è disposto che, per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i beneficiari nella domanda dichiarano di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863.