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Recesso a seguito di accordo aziendale e revoca del licenziamento vietato: aspetti contributivi

8 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nei confronti del datore di lavoro che abbia proceduto al licenziamento per GMO in deroga al divieto e che poi lo abbia revocato, facendo contestualmente richiesta dell’integrazione salariale, il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità. Il rapporto, tuttavia, deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca, nonchè per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi per il datore (Inps, messaggio 05 febbraio 2021, n. 528)

Come noto, a decorrere dal 17 marzo 2020, non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991) e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Altresì, dalla predetta data, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) e sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
Tuttavia, le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale (non anche con accordi territoriali o nazionali), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro si produce soltanto per i lavoratori che aderiscono al citato accordo e secondo le modalità previste dallo stesso.
L’interruzione del rapporto di lavoro, quindi, interviene a seguito di una risoluzione consensuale.
A decorrere dal 15 agosto 2020, le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “2A”. I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello indicato, devono procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.
Posto che ai lavoratori interessati è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI, per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del ticket di licenziamento, in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per quanto attiene, invece, alle cessazioni intervenute precedentemente alla data del 5 febbraio 2021 (data di pubblicazione del messaggio), il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo in questione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.
Precedentemente alla conversione in legge del D.L. 104/2020, altresì, si disponeva che il datore di lavoro che avesse comunque proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, potesse revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente facesse richiesta del trattamento di integrazione salariale. A seguito della revoca, pertanto, il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale. Il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca, nonchè per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro. Durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale, senza oneri aggiuntivi.
I datori di lavoro che non abbiano ancora adempiuto al suddetto obbligo, vi sono tenuti entro e non oltre il termine di versamento della denuncia di competenza marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri. Evidentemente, l’obbligo contributivo permane, secondo le scadenze ordinarie, durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie in oggetto.
Infine, a seguito della revoca, venendo meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del ticket di licenziamento, quelli che vi abbiano provveduto, hanno diritto al recupero dell’importo versato e, a tal fine, si avvalgono della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

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