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Ravvedimento operoso dell’errata applicazione del reverse charge

28 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La sanzione di cui all’art. 6, co. 9-bis.2, D.Lgs. n. 471/1997 prevista in caso errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, può essere definita mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate – risposta 28 aprile 2021, n. 301).

Con riferimento alle violazioni consistenti nell’erroneo assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, l’articolo 6, co. 9- bis.2, D.Lgs. n. 471/1997, dispone che qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.
La sanzione è applicabile solo al caso di irregolare assolvimento dell’imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi; si tratta, in particolare, di tutte le ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione.
La sanzione invece non trova applicazione nel caso di ricorso all’inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime.
La violazione, concernente l’irregolare assolvimento dell’IVA a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell’imposta relativa alle operazioni attive da assolvere.
Ne deriva che, la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente. Della sanzione, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso, rispondono in via solidale anche le società acquirenti che, conservano il diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente assolta mediante reverse charge.

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