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Qualifica di impresa sociale da parte di una SRL

4 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini IVA, forniti chiarimenti sulla gestione di servizi e attività socio-formative da parte di una Srl che si propone di acquisire la qualifica di impresa sociale (Agenzia delle Entrate – Risposta 03 giugno 2021, n. 388).

Nel caso di specie, la Regione ha proceduto all’affidamento della “Gestione dei servizi e delle attività socio-formative” di un istituto scolastico, per il triennio 2020-2023, da erogarsi a beneficio di utenti videolesi in regime di convitto e semiconvitto, giusto contratto di servizio stipulato con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) interamente composto da cooperative sociali.
Le prestazioni dedotte in contratto consistono precipuamente in attività socio-formative, sportive e laboratoriali, svolte in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti) in modalità residenziale e semi-residenziale. Le prestazioni vengono erogate dai soggetti costituenti il RTI all’interno del Convitto.
La Regione ha affidato al RTI la predetta gestione dei servizi e delle attività socio-formative per il triennio 2020-2023, per non vedenti e ipovedenti, in regime di convitto e/o semiconvitto, alle attività socio-formative, sportive e laboratoriali dell’Istituto ovvero alle sole attività laboratoriali. In particolare, dette attività consistono nella predisposizione, definizione e gestione di piani socioformativi individuali, che devono prevedere: attività di tutoraggio, attività ginniche sportive ed agonistiche, attività laboratoriali, attività per il tempo libero, assistenza materiale continuativa e infermieristica di base; accoglienza e alloggio, fornitura di pasti e servizio di trasporto.
Successivamente all’aggiudicazione della gara, il RTI, ai fini della gestione dei servizi, ha comunicato l’intenzione di costituire una società di scopo (segnatamente, una società a responsabilità limitata) che si propone di acquisire la qualifica di “impresa sociale”.
Ciò premesso, la Regione chiede se, ai fini della gestione dei servizi ed attività oggetto del contratto di servizio (attività socio-formative a beneficio di utenti videolesi in regime di convitto e semiconvitto) la costituzione da parte del RTI aggiudicatario (costituito da un Consorzio di Cooperative sociali e da una Cooperativa sociale) di una società a responsabilità limitata in quanto “impresa sociale” comporti un mutamento della disciplina IVA applicabile.

L’art. 10, nn. 20), 21) e 27-ter), DPR n. 6331972 prevede l’esenzione dall’Iva per:
“20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.
In relazione alla circostanza che il RTI intenda costituire una società di scopo, una SRL, che si propone di acquisire la qualifica di “impresa sociale”, con riguardo all’esenzione prevista dall’art. 10, n. 21), DPR n. 633/1972, è stato più volte ribadito nella prassi che tale norma ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua.
È stato, inoltre, precisato che l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo. In particolare, tale ipotesi, ad esempio, si verifica nel caso in cui la titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo.
Il regime di esenzione si applica indipendentemente dalla modalità di effettuazione delle suddette prestazioni, ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamente al committente beneficiario del servizio sia se svolte nell’ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest’ultimo la titolarità del servizio.
L’elencazione presente nella medesima disposizione non è tassativa e le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio in via primaria – eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale – a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura.
Nel caso di specie, dal contratto emerge che solo alcune delle prestazioni ivi previste soddisfano i requisiti richiesti dalla disposizione in esame, vale a dire solo quelle che si svolgono in modalità residenziale ed in regime di convitto, dal momento che tali prestazioni includono anche il servizio di alloggio, oltre che le prestazioni a queste accessorie (socio-formative, di vitto, di trasporto, di assistenza).
Pertanto, solo alle predette prestazioni svolte dall’impresa sociale nell’Istituto può applicarsi l’esenzione Iva di cui al citato n. 21), e nei limiti del relativo corrispettivo che dovrà essere specificamente evidenziato nel contratto e separato rispetto a quello relativo alle attività svolte in modalità semiresidenziale ed in regime di semiconvitto.
Tali ultime prestazioni, svolte in modalità semiresidenziale ed in regime di semiconvitto, invece, saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione Iva ove rientrino in altre fattispecie previste dal citato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con riferimento, nello specifico, alle prestazioni disciplinate dal sopra citato numero 20) dell’articolo 10, ai fini dell’esenzione, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Con riferimento alla condizione soggettiva, sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’Iva di cui all’articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.). Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti, l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare. Il finanziamento del progetto da parte dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all’articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA. L’esenzione in questi casi è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall’ente.
Nella fattispecie in esame, tale requisito si ritiene soddisfatto, in quanto l’istante finanzia la gestione e lo svolgimento delle prestazioni socio-formative oggetto del contratto e svolge anche un’attività di controllo e di vigilanza sulle medesime prestazioni oggetto di contratto.
Infine, per quanto riguarda le prestazioni oggetto del contratto e definite altresì dall’art. 10 n. 27-ter), tale disposizione non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che l’impresa sociale (nella forma di società a responsabilità limitata) non soddisfa i requisiti soggettivi ivi previsti.
Pertanto, poiché l’impresa sociale, nella forma di società a responsabilità limitata, per espressa previsione normativa non può acquisire la qualifica di ONLUS in forza del citato art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 460 del 1997 e né può rientrare nell’ambito degli “enti del Terzo settore di natura non commerciale” in base al comma 1 dell’art. 79 del CTS, le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dalla stessa impresa sociale in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti) all’interno dell’Istituto in esame non rientrano nel campo di applicazione del citato articolo 10, n. 27-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972.

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