L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla proroga dei versamenti dichiarativi disposta dal “Decreto Sostegni-bis” in favore dei soggetti ISA adopter. Oltre a definire la platea dei beneficiari, l’Agenzia spiega le modalità di applicazione della proroga e, in particolare, il nuovo calendario dei versamenti rateali; precisa altresì che è possibile effettuare versamenti in forma libera fino al 14 settembre 2021, e che il 15 settembre 2021 costituisce il termine per versare il saldo (Risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E).
Il “Decreto Sostegni – bis” stabilisce la proroga al 15 settembre 2021 dei versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dai soggetti ISA adopter, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla platea dei beneficiari e al calendario per i pagamenti rateali.
Beneficiari
La proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
– applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, per le quali ricorrono le condizioni suindicate;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Modalità di versamento
Per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle dell’IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.
In proposito si ricorda che secondo le disposizioni ordinarie, le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’IRAP possono essere versate anche in rate mensili di pari importo.
Per effetto della proroga, la prima rata deve essere versata entro il 15 settembre 2021.
La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
Poiché la proroga si applica «in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 435», non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Per coloro che optano per la rateazione ecco il nuovo calendario delle rate:
TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rata |
Scadenza |
Interessi % |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 16 settembre | 0,01 |
3 | 18 ottobre | 0,34 |
4 | 16 novembre | 0,67 |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rata |
Scadenza |
Interessi % |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 30 settembre | 0,17 |
3 | 2 novembre | 0,50 |
4 | 30 novembre | 0,83 |
Rateizzazione in corso
I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario.
In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Versamenti in forma libera
Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
– in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
– in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.