Siglato il 25/10/2021, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI Veneto e la CGIL Veneto, la CISL Veneto, la UIL Veneto, l’accordo aggiornamento al DL. 146/2021 delle procedure sindacali per sospensioni COVID-19 (dall’1/10/2021 al 31/12/2021). Le parti sociali datoriali e sindacali del l’artigianato veneto, a seguito dell’ulteriore periodo di integrazione salariale con causale Covid 19 concesso dai D.L 146/2021 per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021 e da richiedere ai termine delle 28 settimane previste dall’art. 8 D.L. 41/2021 (utilizzabili entro il 31/12/2021 per i dipendenti in forza alla data del 23/3/2021), hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa:
1) Datori di lavoro che abbiano già sottoscritto un verbale per periodi di sospensione dell’attività lavorativa con causale Covid-19 anche ne! caso successivamente ne abbiano esteso la validità sulla base degli avvisi comuni/verbali di accordo stipulati dalle parti sociali dell’artigianato Veneto:
a) Qualora – dopo aver esaurito le 28 settimane di cui all’art. 8 DL. 41/2021 – ravvisino la necessità di ulteriori settimane di prestazione COVID 19 nel periodo 1/10/2021 e fino al 31/12/2021, per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021 potranno richiedere le 13 settimane previste dall’art. 11 del DL 146/2021
b) Qualora non abbiano ancora richiesto tutte le 28 settimane dì cui all’art. 8 DL 41/2021, potranno richiedere, per i dipendenti in forza ai 23/3/2021, le settimane residue fino al 31/12/2021 con lo stesso modello di comunicazione allegato di cui al presente verbale
c) La stessa procedura di cui ai punti a) e b) potrà essere utilizzata anche dai datori di lavoro che al termine delle settimane precedentemente richieste abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.
2) Datori di lavoro che hanno la necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA “causale covid 19”
Qualora la prestazione sia richiesta per la prima volta, per fruire del periodi concessi dal D.L. 41/2021 art. 8, (28 settimane utilizzabili entro 31/12/2021 per i dipendenti in forza ai 23/3/2021), dovrà essere rispettata l’intera procedura sindacale stabilita nell’accordo Interconfederale regionale del 4/3/2020 e dell’integrativo dell’accordo 14/1/2020.
Il modello D06 dovrà essere presentato solamente dai lavoratori che utilizzino nel 2021 per la prima volta la prestazione FSBA Covid-19.