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Procedura di emersione dei rapporti di lavoro: chiarimenti sull’obbligo assicurativo

12 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Relativamente alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro, l’Inail, con nota del 9 luglio 2021, n. 20, fornisce istruzioni per i datori di lavoro tenuti ad assolvere all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’Inail.

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. La procedura di emersione dei rapporti di lavoro si applica ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le istanze di emersione sono state presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020:
– all’Inps, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
– allo sportello unico per l’immigrazione, per i lavoratori stranieri;
– alla Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno.
In caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extra UE, la procedura prevede che lo sportello unico per l’immigrazione, competente per il luogo dove si svolge l’attività lavorativa, verifichi l’ammissibilità della domanda ed esauriti positivamente gli accertamenti convochi il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna al lavoratore del modello precompilato da inviare alla Questura ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.
Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino italiano o dell’Unione europea, i datori di lavoro, in caso di accoglimento dell’istanza di emersione, devono effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.

I datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail che hanno regolarizzato rapporti di lavoro subordinato e che risultano classificati in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al DM 27 maggio 2020 devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione).
Sono assicurati all’Inail con le modalità della gestione Industria, in deroga alla disciplina prevista per il settore agricolo, le cooperative agricole che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, che impiegano operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.
Il datore di lavoro titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’Inail.
Se l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia di variazione, fermo restando che le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.
Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:
1. il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze riguardanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.
Le suddette denunce devono essere presentate, laddove il datore di lavoro non abbia già provveduto, entro 30 giorni dal 9 luglio 2021. La Sede Inail competente, in tali casi, deve annullare le sanzioni civili per evasione elaborate automaticamente per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia di iscrizione o variazione e le date di cui ai punti precedenti.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo nei casi previsti ai predetti punti 1, 2 e 3 fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa.

 

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