Con nota 15 giugno 2021, n. 7651, l’Inail, d’intesa con la Consulenza tecnica per l’accertamento rischi e prevenzione centrale, fornisce chiarimenti sulla classificazione delle lavorazioni riguardanti infermerie aziendali, mense aziendali, pulizie dei locali aziendali, supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione, al trasporto delle merci aziendali, nell’ambito delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019. Le operazioni complementari e sussidiarie sono quelle svolte dallo stesso datore di lavoro, in connessione operativa con l’attività principale. Operazioni complementari e sussidiarie nelle Tariffe 2019 In definitiva – ribadisce l’Istituto – tra la lavorazione principale e le altre deve sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario. Le attività che comportano la realizzazione di beni o i servizi di particolare rilevanza ulteriori rispetto alla misura strettamente necessaria e imposta dalla lavorazione principale non si qualificano come operazioni complementari e sussidiarie. La parte eccedente alla misura strettamente necessaria deve essere considerata come lavorazione a sé stante. In tali casi, infatti, la classificazione viene operata in applicazione dell’articolo 9, comma 4, MAT 2019, secondo cui se un datore di lavoro esercita un’attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato. Il trasporto delle merci aziendali è un’operazione svolta nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste per l’approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti (la consegna presso il domicilio del cliente finale non rileva ai fini classificativi). Tale attività se condotte con personale dell’impresa, nonostante il rischio specifico delle operazioni effettuate possa differire da quello proprio della lavorazione principale, trovano riferimento classificativo alla lavorazione principale, in continuità con i precedenti e consolidati indirizzi. Per cui, il servizio di consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un’impresa di produzione di gelati della gestione Industria classificata alla voce 1444, comprendente anche la vendita al minuto, è da considerarsi operazione complementare alla lavorazione principale.
Secondo l’articolo 3, co. 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe (MAT) 2019, le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.
Per lavorazione principale si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa (voci, sottogruppi o gruppi con tasso). L’articolo 9, comma 1, delle MAT 2019 stabilisce, infatti, che Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorchè siano effettuate in luoghi diversi.
È operazione complementare, quella che costituisce un complemento dell’attività o lavorazione principale svolta dall’azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa.
È operazione sussidiaria, invece, quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe indispensabile. Trattasi quindi di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico.
Le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo in presenza delle seguenti condizioni:
1. sono svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale;
2. sono in connessione operativa con l’attività principale, in quanto correlate da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consente uno svolgimento ottimale e la realizzazione più agevole, completa e rapida delle finalità aziendali.
Si pensi alle infermerie aziendali, tali infermerie sono strutture dedicate alla prevenzione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione di eventuali emergenze sanitarie che possono insorgere nelle attività aziendali ed operano con personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie. Queste attività non possono essere considerate operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale e devono quindi essere classificate alle specifiche voci previste nelle tariffe:
1. le prestazioni sanitarie, assistenziali e diagnostiche alle voci 0311 Industria, 0310 Artigianato, 0311 Terziario, 0313 Altre Attività;
2. l’eventuale servizio di autoambulanza alle voci 0313 Industria, 0310 Artigianato, 0313 Terziario, 0313 Altre Attività.
Discorso diverso per le infermerie scolastiche, in quanto se ad esse è addetto personale dipendente dagli istituti scolastici, l’attività è considerata operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica, in quanto concorre alla realizzazione delle finalità delle scuole.
Le mense aziendali sono strutture dedicate alla preparazione ed erogazione di pasti (cibi e bevande) destinati al personale dell’azienda della quale fanno parte e si avvalgononormalmente di personale specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza; trattasi quindi di attività non rientrante nel concetto di operazioni complementari o sussidiarie, classificabile in maniera a sé stante alle voci 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario, 0200 Altre Attività.
Anche in questo caso, il discorso è differente laddove si tratti mense scolastiche. L’attività di somministrazione di pasti, se svolta dal personale dipendente dagli istituti scolastici, infatti, è considerata operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica.
L’attività di pulizia dei locali aziendali è finalizzata alla migliore e più idonea fruizione dei locali e delle attrezzature.
Se condotta dal datore di lavoro, l’attività di pulizia dei locali aziendali risponde, nella generalità dei casi, alle condizioni di sussidiarietà o, nel caso di pulizie necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature, alle condizioni di complementarietà. Pertanto, tali attività seguiranno il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Ciò non vale, se l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, in questo caso infatti l’attività di pulizia dei locali aziendali non è sussidiaria e deve essere classificata a sé stante alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività.
Con riferimento al supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione, trattasi di operazioni svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste.
Se realizzate dal medesimo datore di lavoro, rispondono, nella generalità dei casi, alle condizioni di sussidiarietà o talvolta, come ad esempio nel caso della verifica degli accessi a particolari locali aziendali dei quali debba essere preservata l’integrità, alle condizioni di complementarietà. Esse seguiranno quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Se tuttavia l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili sono da riferire alla voce 0721, prevista in tutte le gestioni tariffarie.
Nelle Tariffe 2019 il trasporto per la consegna della merce ai clienti è esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo 0100 della gestione Terziario (Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa) e pertanto è parte della lavorazione principale. La classificazione dell’attività principale ad una delle voci previste nel sottogruppo 0100 comprende quindi automaticamente anche il servizio di consegna ai clienti (oltre che l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e le operazioni di cassa).
Al contrario, nelle Tariffe 2019 l’attività di trasporto è espressamente esclusa nella declaratoria della voce 9300 di tutte le gestioni (Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci. Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa. Escluse le attività di produzione o di trasformazione. Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi. Solo per attività a sé stanti. Magazzini dei servizi di trasporto. Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100). Conseguentemente, se un datore di lavoro esercita sia l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, si configura un’attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.