La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (Sentenza 21 maggio 2021, n. 20188). La controversia riguarda la condanna per il reato di omesso versamento Iva inflitta al liquidatore della società subentrato prima della scadenza del termine di versamento dell’imposta riferita al periodo d’imposta precedente la sua nomina. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, affermando che risponde del reato di omesso versamento Iva, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze. Riguardo alle eccezioni sollevate dal liquidatore condannato, la Corte Suprema ha chiarito che essendo stato nominato liquidatore prima della scadenza del termine, l’onere di provvedere al relativo versamento incombeva pienamente sullo stesso, senza che, sul punto, possa rilevare, evidentemente, il fatto che la dichiarazione di imposta fosse stata effettuata dal precedente amministratore. Nessuna norma, infatti, prevede che l’obbligo di versamento incomba sul solo legale rappresentante che abbia effettuato la corrispondente dichiarazione, essendo sufficiente che si possieda la veste della rappresentanza al momento della scadenza dell’obbligo di versamento. Riguardo alla pretesa necessità di una delimitazione dell’obbligo specificamente proprio del liquidatore, che dovrebbe rispondere del mancato pagamento del dovuto solo in caso di distrazione dell’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e di destinazione a scopi differenti, la Corte Suprema ha precisato che l’obbligazione non è di per sé equiparabile a quella derivante dalla responsabilità verso i creditori, e che non si tratta di successione o coobbligazione nei debiti tributari bensì di responsabilità per obbligazione propria ex lege. In altri termini, quello nei confronti del liquidatore è credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, che trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa, e il mancato versamento è sanzionato sul piano penale.
A propria discolpa il liquidatore ha eccepito che:
– l’IVA non versata riguardava un periodo d’imposta antecedente la propria nomina;
– il precedente legale rappresentante non aveva provveduto all’accantonamento dell’Iva, lasciando la società in uno stato di illiquidità finanziaria;
– la propria responsabilità, in qualità di liquidatore della società, per l’omesso versamento di imposte fosse configurabile solo in caso di distrazione dell’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e di destinazione a scopi differenti.
La Suprema Corte ha simmetricamente affermato che non risponde, in linea generale, del reato di omesso versamento di IVA, chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non sia poi tenuto al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, se non nell’ipotesi che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento, ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata. E tra detti fatti sopravvenuti ben può rientrare, appunto, la intervenuta cessazione della veste di legale rappresentante, che trasferisce su altri l’obbligo de quo.
In altri termini, nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa.
Nella fattispecie, dunque, dal punto di vista formale, l’obbligo di versamento incombeva sul liquidatore subentrato, a nulla rilevando la circostanza che l’imposta non versata si riferisse ad un periodo d’imposta precedente la nomina, e liquidata nella dichiarazione presentata dal precedente amministratore.