Le società, gli enti e le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono del regime di tassazione agevolato, hanno l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per gli incassi e i pagamenti oltre una determinata soglia. Anche un esiguo numero di operazioni effettuate in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità comporta la decadenza dei benefici (Corte di Cassazione – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19859). La controversia trae origine degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito della decadenza dal regime fiscale agevolato previsto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, dovuta alla violazione dell’obbligo di tracciabilità in relazione ad alcuni incassi percepiti dalla società. Decisione della Cassazione La Corte di Cassazione ha riformato la decisione, riconoscendo la legittimità della revoca del regime agevolato a seguito delle violazioni riguardanti le disposizioni sulla tracciabilità, seppur esigue. La Suprema Corte ha dunque affermato che nella fattispecie deve applicarsi il principio di diritto secondo il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.
Su ricorso della società, i giudici tributari hanno annullato gli avvisi di accertamento, ritenendo illegittima la revoca del regime di favore, poiché, rispetto alle migliaia di operazioni verificate, erano state rinvenute soltanto tre operazioni che non rispettavano le disposizioni sulla tracciabilità. Secondo i giudici, si trattava di “errori veramente esigui”, plausibili e giustificabili, a fronte dei quali prevaleva senz’altro la sua buona fede, attestata anche dallo spirito collaborativo che la società aveva manifestato nel corso dell’attività accertatrice.
La Corte Suprema ha osservato che in base alla disciplina agevolativa, nel rispetto di determinate condizioni, sono previste particolari modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché agevolazioni in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi, in favore delle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche.
In ordine alle condizioni per fruire del regime agevolato è stabilito che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche devono essere eseguiti, se di importo pari o superiore a 516,46 euro (1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2015) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
La disposizione prevede espressamente che l’inosservanza delle prescrizioni sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie comporta la decadenza dalle agevolazioni e l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative.
In particolare, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi costituzionali a rendere ineludibile l’osservanza di tale regula iuris.
In base a tale principio, pertanto, deve ritenersi legittima la decadenza dal regime di tassazione agevolata in ragione delle operazioni non tracciabili compiute dalla contribuente, ancorché di numero esiguo, in considerazione de testo della norma che dispone la decadenza della società dilettantistica dal regime fiscale agevolato ove le operazioni finanziarie dalla stessa compiute non siano “tracciabili”.
Trattandosi di una disposizione finalizzata alla fruizione di un’agevolazione, non sono ammesse deroghe o eccezioni di sorta alla decadenza in rapporto alla maggiore o minore ampiezza della “zona grigia” delle operazioni irregolari.