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Non paga l’Irap per il pediatra con due studi professionali

25 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il medico pediatra convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che dispone di due sedi destinate a studio professionale non paga l’Irap in quanto le suddette sedi non costituiscono un indice rappresentativo di autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore, e più comodo per il pubblico, esercizio dell’attività professionale autonoma (Corte di Cassazione – ordinanza 09 febbraio 2021, n. 3099).

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione espressasi sulla sussistenza o meno del presupposto impositivo dell’Irap in capo ad un pediatra convenzionato con il S.S.N. esercente la propria professione presso due studi.

Di fatto, come più volte ribadito dalla Corte, il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre qualora il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Quanto al significato di “autonoma organizzazione” già la Corte Costituzionale aveva puntualizzato che l’imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo, il che non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sulla idoneità di quella organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista.

Detto questo, riguardo al caso di specie, i giudici della Corte hanno chiarito che il medico pediatra convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che dispone di due sedi destinate a studio professionale non paga l’Irap in quanto le suddette sedi non costituiscono un indice rappresentativo di autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore esercizio dell’attività professionale.

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