Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41, misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Il testo passa all’esame della Camera. Di seguito le misure fiscali e per le imprese approvate dal Senato (SENATO – Comunicato 06 maggio 2021). Primo acconto IRAP Compensazioni debiti fiscali Rivalutazione beni d’impresa Contributo a fondo perduto per le start-up Esenzione IMU Rinvio segnalazioni di allerta per la crisi d’impresa Proroga accisa tabacchi lavorati Canoni di locazione non percepiti Rivalutazione beni settori alberghiero e termale Iva non detraibile e Superbonus Esenzione dall’imposta di bollo sui tirocini Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti dei professionisti in caso di malattia o di infortunio Riapertura accordi di ristrutturazione del debito
È prevista la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Si propone di versare, per l’anno 2021, le somme affidate all’agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta “compensazione straordinaria” con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
È annunciata l’estensione della possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto). Per effetto delle modifiche proposte detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 110).
Si prevede il riconoscimento per il 2021 di un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’ articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.
Si attende l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 per i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.
Si prevede il differimento di un anno della decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell’ambito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. Si prevede, inoltre, che per l’INPS e per l’Agente della riscossione l’obbligo di segnalazione decorre dall’anno successivo al termine di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
È stato proposto l’inserimento della norma che consente ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
si propone di estendere ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.
Si propone la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Si propone l’inserimento dell’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.
È prevista per il 2021 l’esenzione dall’imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.
Si propone la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.
Si prevede la modifica dell’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.