L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative di attuazione del presidio antifrode nelle operazioni transfrontaliere attraverso l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse, l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento, e regole specifiche di emissione delle fatture elettroniche per le operazioni non imponibili. (Provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390). La Legge di Bilancio 2021 ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo di falso plafond – IVA, attraverso due macro-aree di intervento: Analisi di rischio e controllo degli esportatori abituali Nell’ambito del cd. “presidio antifrode”, le informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento trasmesse in via telematica sono messe a confronto con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali. Invalidazione dichiarazioni d’intento trasmesse In caso di irregolarità riscontrate dall’attività di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Inibizione rilascio nuove dichiarazioni d’intento In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, l’Agenzia delle Entrate inibisce la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento. Fatture elettroniche per operazioni non imponibili Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai fini IVA, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
– specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
– inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Con il Provvedimento n. 293390/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per l’attuazione del cd. “presidio antifrode”, che saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:
– analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
– valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
– individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
– individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
La procedura di analisi di rischio e controllo sarà effettuata sia sulle nuove dichiarazioni d’intento, sia su quelle già acquisite.
L’Agenzia delle Entrate invia, contestualmente, tramite PEC:
– al soggetto emittente, una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni con le anomalie riscontrate, oltre all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale.
La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
Il blocco sulla dichiarazione d’intento è rimosso dall’Agenzia delle Entrate, in autotutela, a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti di esportatore abituale;
– al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
In tal ipotesi, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate al quale è possibile presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale.
La presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
Il blocco sulla dichiarazione d’intento è rimosso dall’Agenzia delle Entrate, in autotutela, a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti di esportatore abituale;
La fattura elettronica deve riportare nel campo <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.
Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
– la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
– la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal “/”.
Deve essere compilato un blocco <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento,con le seguenti modalità:
– nel campo <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
– nel campo <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo;
– nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Qualora la dichiarazione d’intento indicata risulti invalidata, la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) viene scartata.