Nel caso in cui sia presentata dichiarazione annuale IVA, con relativo credito chiesto a rimborso, senza apposizione del necessario visto di conformità, è possibile correggere l’omissione presentando una dichiarazione integrativa. In tal caso non sono dovute sanzioni. (Agenzia delle Entrate – Risposta 23 aprile 2021, n. 289). Secondo la disciplina IVA i rimborsi di crediti derivanti da eccedenze d’imposta detraibili possono essere richiesti in sede di dichiarazione annuale. Relativamente al credito IVA chiesto a rimborso, è possibile modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento, ossia: In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che considerata la possibilità di scegliere tra prestare la garanzia ovvero apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.
Nel caso di rimborsi di ammontare superiore ad una determinata soglia (attualmente 30.000 euro) la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa. Inoltre, alla dichiarazione IVA deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
In alternativa al visto di conformità o alla sottoscrizione alternativa, è possibile prestare apposita garanzia, che costituisce una scelta obbligata, invece, per aziende neocostituite o cessate o alle quali siano stati notificati avvisi di accertamento o rettifica.
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015;
– non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per i periodi d’imposta precedenti al 2016.
In particolare, nel presupposto che il contribuente non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell’ufficio competente e che, dunque, il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, è possibile presentare, i termini di decadenza dell’attività di accertamento, una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono applicabili sanzioni.