Fra le novità inserite in sede di conversione del DL Sostegni, l’introduzione – per il tramite dell’articolo 9bis – di disposizioni urgenti per il settore marittimo. Trattasi del riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, nei limiti di uno stanziamento pari a 2.703 migliaia di euro per il 2021, dell’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Secondo l’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni portuali, e dei servizi portuali nonché sull’applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. L’esercizio di tali attività, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi distinti registri tenuti dall’Autorità di sistema portuale, o laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità. Ciò premesso, l’articolo 9bis della Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del DL n. 41/2021 (cd. DL Sostegni) al fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l’80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 41/2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l’anno 2021.
Agli oneri in questione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del stesso decreto.
Stando al citato comma 2, articolo 3 è riconosciuta un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.