Si forniscono istruzioni sull’applicabilità ai lavoratori dipendenti di società in house raggiunti da un provvedimento disciplinare. In virtù dei principi generali stabiliti dagli artt. 2093 e 2129 c.c., secondo cui le disposizioni relative al rapporto di lavoro nell’impresa si applicano anche agli enti pubblici, in mancanza di deroghe o comunque nel caso in cui gli enti esercitino una attività imprenditoriale, la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico e delle società in house è sempre stata collegata a quella del lavoro nell’impresa. Atteso che la disciplina generale applicabile ai dipendenti delle società a controllo pubblico è quella privatistica, resta da circoscrivere il perimetro delle deroghe introdotte dal legislatore a tale principio generale.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 175/206, che identifica le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, fornisce un metodo che deve orientare l’attività dell’interprete, vincolandolo ad applicare il regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal Legislatore.
Le deroghe alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, contenute all’interno del cit. decreto legislativo, riguardano solo le assunzioni e la retribuzione.
Pertanto, non essendo possibile individuare alcuna norma specifica che in materia di provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti di società in house deroghi alla normativa generale prevista per i rapporti di lavoro privati, sarà quindi applicabile nei loro confronti la relativa disciplina sulle impugnazioni, compresa quella concernente la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7, commi 6 e 7, della L. n. 300/1970.