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Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori fragili: le novità sulla tutela della malattia

18 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con il messaggio n. 171/2021, l’Inps illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, riguardo la tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili. Per quanto riguarda i primi, dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare. Per i lavoratori fragili, pubblici e privati, è stato invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

L’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha apportato modifiche all’attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele previste nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili. Le tutele in questione – articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni – interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS.
In particolare, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, l’articolo 1, comma 484, della Legge di bilancio ha modificato la previsione del comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, prorogata da ultimo fino al 15 ottobre 2020 dall’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 481, dell’articolo 1 della Legge di bilancio ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

Come già precisato nel messaggi n. 4157/2020, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. L’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Il citato articolo 1, comma 481 della Legge di bilancio 2021 ha, infinem contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – secondo cui, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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