In tema di contributi a percentuale dovuti alle gestioni artigiani e commercianti, l’accertamento IRPEF del maggior reddito di impresa non costituisce il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, che rimane il momento in cui il reddito si ritiene prodotto. Ai fini della prescrizione, pertanto, il termine decorre dalla scadenza originaria di pagamento dei contributi, mentre la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate interrompe soltanto la prescrizione. (Corte di Cassazione – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18950). La controversia trae origine dalla cartella di pagamento riguardante contributi artigiani sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2004, liquidati dall’Inps sulla base dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di maggior reddito d’impresa notificato nel 2009. La decisione è stata impugnata dall’Inps che ha eccepito: La Corte di Cassazione, con riferimento alla decorrenza della prescrizione, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, ancorché l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi a percentuale di artigiani e commercianti deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito.
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo la prescrizione del debito contributivo.
I giudici di merito hanno accolto il ricorso ritenendo che la notifica dell’avviso di accertamento IRPEF non avesse interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo, posto che il dies a quo del decorso della prescrizione doveva individuarsi nel giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento dell’obbligazione e cioè il 20 giugno 2005.
– con riferimento alla decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani, che il dies a quo non può che essere individuato nell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che accerta il maggiore reddito d’impresa, e dunque un reddito superiore al livello minimo imponibile, costituendo il fatto determinante il sorgere del diritto dell’istituto, vale a dire il conseguimento, da parte del lavoratore autonomo, di un reddito di gran lunga superiore a quello dichiarato, poiché rappresenta il momento dal quale l’INPS ha contezza del credito contributivo;
– che l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate costituisce comunque atto interruttivo della prescrizione in considerazione dell’accertamento unico del presupposto comune ai due rapporti, quello tributario e quello previdenziale. In altri termini, in relazione ai contributi a percentuale di artigiani e commercianti, gli atti dell’Agenzia delle Entrate costituiscono anche atti di esercizio del rapporto previdenziale, poiché riverberano i loro effetti sulla determinazione della base imponibile, producendo effetti anche sul connesso rapporto previdenziale.
La Corte Suprema, tuttavia, ha precisato che, sebbene l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate non individui fatti costitutivi del diritto contributivo dell’ente previdenziale, la notifica dell’atto dispiega comunque (e soltanto) efficacia interruttiva della prescrizione per i contributi eccedenti il minimale, a beneficio dell’INPS.