Con nota n. 5186 del 16 luglio 2021, l’INL fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Come noto, il Legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi al fine di arginare, durante il periodo di emergenza epidemiologica, il ricorso a licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate.
In particolare, da ultimo, per le aziende del settore industriale che hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 (artt. 19 e 20, D.L. n. 18/2020), è stato previsto il blocco dei licenziamenti collettivi (artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991) e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle relative procedure di conciliazione (art. 7, L. n. 604/1966).
Per le imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga (artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/2020), nonché per quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA, resta invece la preclusione, fino al 31 ottobre 2021, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), nonché l’inibizione delle procedure in corso (art. 7, L. n. 604/1966).
Il medesimo termine del 31 ottobre è fissato poi per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio, laddove tali aziende richiedano l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021 (art. 43, D.L. n. 73/2021).
Ancora, ulteriori interventi normativi hanno esteso il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno, a determinate condizioni:
– per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (art. 4, co. 2, D.L. n. 99/2021), in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
– per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale (artt. 40, commi 3, 4 e 5, e 40 bis, commi 2 e 3, D.L. n. 73/2021), per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021. Anche qui, il divieto di licenziamento è collegato alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato, ma non a quello effettivamente fruito.
Divieto di licenziamento |
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Strumento normativo | Soggetto Fruitore | Ammortizzatore | Utilizzo | Blocco dei licenziamenti |
D.L. 41/2021 art. 8 comma 1 | Aziende che possono richiedere la CIGO | 13 settimane CIGO Covid | entro il 30 giugno 2021 | fino al 30 giugno a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore |
D.L. 41/2021 art. 8 comma 2 | Aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD | 28 settimane Cigd o assegno ordinario covid | entro il 31 dicembre 2021 | fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore |
D.L. 41/2021 art. 8 comma 8 | Aziende che possono richiedere la CISOA | 120 giorni CISOA | entro il 31 dicembre 2021 | fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore |
D.L. 73/2021 art. 40 comma 3 | Aziende che possono richiedere la CIGO | Cigo e Cigs ordinarie senza contributo, per la durata dettata secondo i massimali del D.Lgs. 148/2015 | entro il 31 dicembre 2021 | per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre |
D.L. 73/2021 art. 43 | Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio | sgravio contributivo turismo, terme e commercio | entro il 31 dicembre 2021 | fino al 31 dicembre, se richiedono lo sgravio (altrimenti valevole sino al 31 ottobre) |
D.L. 99/2021 art. 4 comma 2 | Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 | 17 settimane Cigo – Tessili | entro il 31 ottobre 2021 | Fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso della Cigo |
D.L. 73/2021 art. 40 bis | Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 | 13 settimane Cigs | entro il 31 dicembre 2021 | Fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato |
Tanto premesso, al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, è stato predisposto un modello di istanza specifico (Modulo INL 20/bis), disponibile sulla pagina web dell’INL all’indirizzo https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx.
Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, le aziende interessate devono reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello.
Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini previsti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 3/2013). Nelle more della trattazione della procedura conciliativa, gli Uffici avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione, attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste. L’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione (art. 40, co. 3, e 40 bis, co. 1, D.L. n. 73/2021) successivamente alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.