Con riferimento alle operazioni di acquisto del carburante da parte di una società di rifornimento di carburante, in esecuzione di un contratto di commissione alla vendita stipulato dalla medesima società con una compagnia petrolifera, la società, commissionaria per la vendita del carburante di proprietà della compagnia petrolifera/committente, non deve subire l’onere dell’indetraibilità, di cui all’art. 19-bis1, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, sull’acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera se non è ravvisabile un consumo del carburante da parte della società (Agenzia Entrate – risposta 15 marzo 2021, n. 172). L’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’attività di somministrazione di carburante basata su un rapporto di commissione a titolo oneroso tra una società di rifornimento (commissionaria), e la compagnia petrolifera (committente). In base a detto rapporto, la società commissionaria somministra ai propri clienti (vale a dire ai soggetti che hanno sottoscritto con la medesima un contratto per la fruizione dei servizi, anche di pagamento, connessi alla mobilità) prodotti (carburante) di proprietà della compagnia petrolifera, in nome proprio e per conto di quest’ultima. In linea generale, il contratto di commissione è una particolare figura di mandato senza rappresentanza con cui il committente conferisce al commissionario il mandato ad acquistare o vendere beni per conto del committente e in nome del commissionario. Sotto il profilo strettamente giuridico, a seconda dell’oggetto dell’operazione, il mandato senza rappresentanza determina l’insorgenza di un’unica cessione di beni o prestazione di servizi. Il “passaggio interno” dei beni o servizi tra mandante e mandatario costituisce un’operazione di natura meramente finanziaria. Ai fini IVA, anche il “passaggio interno” di beni tra committente e commissionario viene considerato alla stregua di una vera e propria cessione di beni, con conseguente applicabilità dell’imposta sull’operazione, secondo le regole ordinarie. In linea di principio, la natura oggettiva dell’operazione non è inficiata, dal punto di vista oggettivo, dalla sua esecuzione per il tramite del commissionario, la cui presenza comporta una mera sostituzione soggettiva. La natura dell’operazione che intercorre tra il commissionario e il terzo qualifica, dunque, automaticamente, dal punto di vista oggettivo, anche l’operazione IVA che, nel caso di specie, intercorre a monte tra il committente e il commissionario (passaggio del carburante), con conseguente applicazione del medesimo trattamento previsto ai fini dell’imposta, in relazione alla natura oggettiva dell’operazione. L’interposizione del commissionario ha una funzione esclusivamente strumentale per motivi connessi al contratto di commissione e pertanto, l’applicazione del principio della totale equiparazione dei servizi non può determinare effetti distorsivi nell’applicazione dell’imposta, con la conseguenza che il commissionario non può considerarsi il destinatario dei limiti di detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti previsti dall’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972 La ratio delle fattispecie di indetraibilità oggettiva va ravvisata nell’esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui i beni e/o i servizi acquistati siano suscettibili di essere utilizzati sia nell’attività d’impresa sia per finalità estranee a tale attività. L’indetraibilità oggettiva ha ragione d’essere, quindi, se e nella misura in cui si manifesti il consumo del bene, ovverosia un effettivo utilizzo del bene/servizio acquistato nella sfera giuridica del soggetto passivo. Con riferimento alle operazioni di acquisto del carburante da parte di una società di rifornimento di carburante, in esecuzione di un contratto di commissione alla vendita stipulato dalla medesima società con una compagnia petrolifera, la società, commissionaria per la vendita del carburante di proprietà della compagnia petrolifera/committente, non deve subire l’onere dell’indetraibilità sull’acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera se non è ravvisabile un consumo del carburante da parte della società. Pertanto, la società intermediaria può detrarre l’imposta pagata in relazione all’acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera committente, destinato ad essere direttamente somministrato ai clienti finali.