È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’automobile prevista per i disabili nonostante la data della fattura di vendita sia anteriore alla richiesta di visita alla Commissione medica integrata INPS (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 luglio 2021, n. 466) Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, l’istante può usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’automobile prevista per i disabili nonostante la data della fattura di vendita (28.8.2020) sia anteriore alla richiesta di visita alla Commissione medica integrata INPS (31.8.2020) e, quindi, può chiedere al venditore l’emissione di una nota di credito. Precisamente, può richiedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto solo successivamente al momento dell’acquisto ha ottenuto la documentazione idonea all’applicazione dell’agevolazione IVA.
Per quanto riguarda la detrazione dall’IRPEF, pari al 19 per cento del costo sostenuto, comprensivo di IVA, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, la stessa può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Pertanto, qualora la nota di credito venga emessa prima della presentazione del modello 730/2021, l’istante dovrà indicare nel quadro E, al rigo E4, la sola detrazione spettante calcolata con l’applicazione dell’aliquota IVA al 4%. Diversamente, se la detrazione indicata nel quadro E è calcolata sull’importo della fattura di vendita del 2020 con applicazione dell’IVA al 22 per cento e necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante mediante presentazione del modello 730/2021 integrativo. In tale ipotesi sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 8 comma 1 del d.Lgs n. 471 del 1997.