Si forniscono indicazioni in relazione alle indennità COVID-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive. Al riguardo, il Ministero del lavoro ha precisato che i gettoni di presenza percepiti in relazione alla carica elettiva non sono assimilabili alle indennità di funzione ed ai compensi di natura fissa e continuativa corrisposti agli amministratori locali. Il gettone di presenza, infatti, quando non si accompagna ad altri emolumenti connessi alla carica, configura una forma di attribuzione, normalmente di modesta entità, condizionata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In dette ipotesi viene, pertanto, meno la ragione che ha indotto il legislatore a stabilire una regola di incompatibilità con i benefici Covid-19, non realizzandosi quella funzione di sostentamento che è soddisfatta solo dalla percezione di un reddito che abbia carattere di certezza e non occasionalità. Tutt’altra natura hanno, invece, le indennità di funzione che evidentemente soddisfano, in quanto collegate alla carica e di natura fissa e continuativa, la ratio normativa che giustifica l’incompatibilità con le indennità Covid-19. Ciò vale per parlamentari e consiglieri regionali. Dunque, allorquando il consigliere comunale benefici unicamente di gettoni di presenza non sussiste una situazione di incompatibilità con le indennità Covid-19 di cui al decreto c.d. “cura Italia”. Stessevconsiderazioni valgono per i consiglieri provinciali beneficiari solo di gettone di presenza e non di indennità di funzione.
Ciò premesso, l’Inps ha assunto le conseguenti iniziative per il recupero delle indennità Covid-19 per gli assicurati titolari di carica elettiva per la quale è prevista la corresponsione dell’indennità di funzione, ed ha interrotto quelle volte al recupero delle indennità Covid-19 per gli assicurati titolari di carica elettiva per la quale è prevista la corresponsione del solo gettone di presenza.
Inoltre, in ottemperanza al provvedimento del Garante per la privacy, l’Istituto si è attivato per la cancellazione dei dati personali fino ad ora trattati per la gestione delle posizioni degli assicurati interessati per i quali non sussiste, anche a seguito delle indicazioni ministeriali, l’incompatibilità tra l’indennità percepita e la titolarità della carica elettiva posseduta.
Inoltre, l’Istituto cautelarmente dispone la sospensione di tutte le attività avviate nei confronti degli assicurati titolari di cariche pubbliche che hanno indebitamente beneficiato delle indennità Covid-19, in attesa dell’esito della valutazione di impatto sulla protezione dei dati. In particolare, per quanto concerne gli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è prevista la corresponsione del solo gettone di presenza connesso alla carica, è stata definitivamente esclusa la necessità di qualsivoglia ulteriore attività di recupero delle indennità già erogate. Quanto, invece, agli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è prevista la corresponsione dell’indennità di funzione ed ai quali l’Inps ha notificato il provvedimento di indebito dell’indennità Covid-19 percepita, e a conclusione degli adempimenti precettati dal Garante, si procederà al recupero delle indennità Covid-19 illegittimamente percepite da parte dei titolari delle predette cariche.